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Il
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista
la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio;
Visto,
in particolare, il comma 3 dell'art. 18 della predetta legge,
che consente di disporre, in conformità alle vigenti
direttive comunitarie, variazioni all'elenco delle specie
cacciabili, da adottarsi con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura
e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente,
sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica;
Visto
il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 393, recante il
riordinamento delle competenze regionali e statali in materia
agricola e forestale e istituzione del Ministero per il
coordinamento delle politiche agricole, alimentari e
forestali;
Considerato
che si rende necessario ridurre la pressione venatoria nei
confronti delle specie Peppola (Fringilla montifringilla),
e Fringuello (Fringilla coelebs), attualmente
cacciabili ai sensi del citato art. 8, comma 1;
Considerato
che tale riduzione coincide con le disposizioni della
direttiva comunitaria n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la quale
non contempla dette specie nell'allegato II;
Sentito
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica;
Su
proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente;
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