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Il
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista
la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio, ed, in particolare, il comma 3, primo periodo,
dell' art. 18, che prevede il recepimento dei nuovi elenchi
comunitari delle specie cacciabili con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il
Ministro dell'ambiente;
Vista
la legge 4 dicembre 1993, n. 491, recante il riordinamento
delle competenze regionali e statali in materia agricola e
forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali;
Vista
la direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979,
sulla conservazione degli uccelli selvatici ed in particolare
l'allegato II;
Vista
la direttiva 94/24/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1994, che
ha escluso dall'allegato II/2 della citata direttiva
79/409/CEE la specie "Pittima reale" (Limosa
limosa), inserendovi nel contempo la ghiandaia (Garrulus
glandarius), la gazza (Pica pica) e la cornacchia (Corvus
corone);
Considerato
che l'art. 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992, relativo
all'elenco delle specie cacciabili, ne ricomprende alcune non
menzionate nell'allegato ll della citata direttiva n. 79/409;
Considerato
che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76
del 1° aprile 1994, le specie peppola (Fringilla
montifringilla) e fringuello (Fringilla coelebs)
sono già state escluse dall'elenco delle specie cacciabili;
Ritenuto
di dover completare l'adeguamento dell'elenco delle specie
cacciabili di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 157 del
1992 alla normativa comunitaria;
Su
proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente;
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