Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Legge della Regione Toscana 12 GENNAIO 1994, n. 3


Art. 31 - Mezzi di caccia consentiti                                           

   

1. La caccia è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

  

2. E consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6.

  

3. E consentito inoltre usare l'arco ed il falco.

  

4. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

  

5. Sono vietati le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

   

6. Il titolare di licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

    

Legge della Regione Toscana 12 GENNAIO 1994, n. 3


Art. 31 - Mezzi di caccia consentiti                                           

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