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1. La
caccia è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima
liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con
caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non
superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata
a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica
di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto
di altezza non inferiore a millimetri 40.
2.
E consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne
(combinato), di cui una o due ad anima liscia, di calibro non
superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non
inferiore a millimetri 5,6.
3.
E consentito inoltre usare l'arco ed il falco.
4.
I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal
cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
5.
Sono vietati le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non
esplicitamente ammessi dal presente articolo.
6.
Il titolare di licenza di porto di fucile anche per uso di
caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a
portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e
da taglio atti alle esigenze venatorie.
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