Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Legge della Regione Toscana 12 GENNAIO 1994, n. 3


Art. 36 - Cattura di fauna selvatica a scopo scientifico           

   

1. Il Presidente della Giunta Regionale può autorizzare, con proprio decreto, su parere dell'I.N.F.S., gli istituti scientifici delle UniversitĂ  o del Consiglio Nazionale delle Ricerche e i Musei di storia naturale, ad effettuare la cattura e l'utilizzazione di fauna selvatica e a prelevare nidi, uova e piccoli nati, a scopo di studio.

    

2. Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, su parere dell'I.N.F.S., rilascia l'autorizzazione per la cattura temporanea al fine dell'inanellamento degli uccelli a scopo di studio, ai soggetti che abbiano superato l'esame finale di specifici corsi di istruzione organizzati dallo stesso Istituto.

  

3. I decreti di autorizzazione prevedono tempi, modi, luoghi e mezzi consentiti.

  

4. Chiunque venga in possesso di fauna selvatica contrassegnata deve trasmettere i contrassegni, indicando il luogo e l'ora di rinvenimento all'I.N.F.S. o all'Ufficio Caccia della Provincia di residenza che provvede ad informare il predetto Istituto.

    

Legge della Regione Toscana 12 GENNAIO 1994, n. 3


Art. 36 - Cattura di fauna selvatica a scopo scientifico           

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