|
1. Il
Presidente della Giunta Regionale può autorizzare, con
proprio decreto, su parere dell'I.N.F.S., gli istituti
scientifici delle UniversitĂ o del Consiglio Nazionale delle
Ricerche e i Musei di storia naturale, ad effettuare la
cattura e l'utilizzazione di fauna selvatica e a prelevare
nidi, uova e piccoli nati, a scopo di studio.
2.
Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, su
parere dell'I.N.F.S., rilascia l'autorizzazione per la cattura
temporanea al fine dell'inanellamento degli uccelli a scopo di
studio, ai soggetti che abbiano superato l'esame finale di
specifici corsi di istruzione organizzati dallo stesso
Istituto.
3.
I decreti di autorizzazione prevedono tempi, modi, luoghi e
mezzi consentiti.
4.
Chiunque venga in possesso di fauna selvatica contrassegnata
deve trasmettere i contrassegni, indicando il luogo e l'ora di
rinvenimento all'I.N.F.S. o all'Ufficio Caccia della Provincia
di residenza che provvede ad informare il predetto Istituto.
|