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1. I
soggetti proposti alla vigilanza venatoria, ai sensi dell'ari
51, possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso
di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in
attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di
fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'art. 28,
del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della
fauna selvatica abbattuta o catturata.
2.
Nei casi previsti dall'art. 30 della legge 157/1992, gli
agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria
procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei
mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi
autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al
medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), d) ed e), le
armi ed i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.
3.
Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli
ufficiali o agenti la consegnano alla Provincia competente la
quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in
località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a
consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua
riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel
suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in
campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è
effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di
fauna morta, la Provincia provvede alla sua vendita tenendo la
somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata
l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non
sussiste; nell'ipotesi di illecito riconosciuto, l'importo
relativo deve essere versato su un conto corrente intestato
alla Provincia per essere destinato a finalità
faunistico-venatorie.
4.
Della consegna o della librazione di cui al comma 3, gli
ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale
sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari
sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.
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