Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Legge della Regione Toscana 12 GENNAIO 1994, n. 3


Art. 54 - Poteri di vigilanza venatoria                                          

   

1. I soggetti proposti alla vigilanza venatoria, ai sensi dell'ari 51, possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'art. 28, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

  

2. Nei casi previsti dall'art. 30 della legge 157/1992, gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), d) ed e), le armi ed i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

  

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano alla Provincia competente la quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, la Provincia provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; nell'ipotesi di illecito riconosciuto, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Provincia per essere destinato a finalità faunistico-venatorie.

  

4. Della consegna o della librazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

           

Legge della Regione Toscana 12 GENNAIO 1994, n. 3


Art. 54 - Poteri di vigilanza venatoria                                          

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