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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


NORME PER IL RILASCIO E L’UTILIZZO DEGLI APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA NELLA PROVINCIA DI AREZZO

Testo Completo (microsoft word)

Art. 1

Art. 2 Art.  3

Art. 4

Art. 5 Art. 6

Art. 7

Art. 8 Art. 9
Art.10 Art.11 Art.12
Art.13 Art.14 Art.15

Art.16

Art.17

 Art. 1 - Numero di appostamenti fissi

 

 

1. La Provincia di Arezzo autorizza gli appostamenti fissi sul territorio provinciale, con o senza l’uso di richiami vivi, in numero non superiore a 1266, pari al numero di appostamenti autorizzati nella stagione 1989/1990 (art. 68, 3° comma D.P.G.R. n. 13/R/2004).

 

2. Le domande di nuove autorizzazioni, nuove collocazioni, trasferimenti ad altra persona, devono pervenire alla Provincia con relativa istruttoria esclusivamente tramite i C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza) nel periodo compreso tra il 1 ed il 28 febbraio di ogni anno (art. 73, comma 1° D.P.G.R. 13/R 2004 e successive modifiche e integrazioni).

 

3. Tali appostamenti vengono rilasciati prioritariamente ai cacciatori che abbiano optato per la forma di caccia da appostamento fisso ai sensi dell’art. 28, comma 3, lett. b) della L.R. n. 3/94 privilegiando gli ultrasessantenni e i disabili.


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