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Art. 1 - Numero
di appostamenti fissi
1.
La Provincia di Arezzo autorizza gli appostamenti fissi sul
territorio provinciale, con o senza l’uso di richiami vivi,
in numero non superiore a 1266, pari al numero di
appostamenti autorizzati nella stagione 1989/1990 (art. 68,
3° comma D.P.G.R. n. 13/R/2004).
2.
Le domande di nuove autorizzazioni, nuove collocazioni,
trasferimenti ad altra persona, devono pervenire alla
Provincia con relativa istruttoria esclusivamente tramite i
C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza) nel periodo
compreso tra il 1 ed il 28 febbraio di ogni anno (art. 73,
comma 1° D.P.G.R. 13/R 2004 e successive modifiche e
integrazioni).
3.
Tali appostamenti vengono rilasciati prioritariamente ai
cacciatori che abbiano optato per la forma di caccia da
appostamento fisso ai sensi dell’art. 28, comma 3, lett. b)
della L.R. n. 3/94 privilegiando gli ultrasessantenni e i
disabili. |