ART. 3
DIMENSIONI
1)
La dimensione delle aree di cui
alla lett. a) del precedente articolo 2 può estendersi fino
a 1500 ettari di terreno, mentre le aree di cui alla lett.
b) del predetto art. 2, dove si effettua l’abbattimento, non
possono occupare territori di superficie superiori a 100
ettari, privilegiando i terreni di scarso interesse
faunistico e ambientale;
2)
le aree di nuova istituzione
dovranno avere una superficie minima non inferiore a 10
ettari.
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