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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLE AREE PER L’ADDESTRAMENTO, L’ALLENAMENTO E LE GARE DEI CANI

Testo Completo (microsoft word)

Art. 1

Art. 2 Art.  3

Art. 4

Art. 5 Art. 6

Art. 7

Art. 8 Art. 9
Art.10 Art.11 Art.12
Art.13 Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Art.19 Art.20  

ART. 4

 

IMMISSIONI DI SELVAGGINA

 

 

1)      Nelle aree di cui all’art. 2, sono consentite immissioni di selvaggina delle seguenti specie: fagiano, starna, pernice rossa, quaglia, germano reale;

 

2)      Le specie di selvaggina utilizzate per le immissioni nelle aree dove è consentito l’abbattimento devono provenire da allevamenti nazionali e appartenere alle specie proprie della fauna italiana;

 

3)      Nelle aree ove si effettua l’addestramento e l’allenamento senza abbattimento, è consentita l’immissione, oltre che delle specie sopra indicate, anche di lepri comuni.


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