ART. 4
IMMISSIONI
DI SELVAGGINA
1)
Nelle aree di cui all’art. 2,
sono consentite immissioni di selvaggina delle seguenti
specie: fagiano, starna, pernice rossa, quaglia, germano
reale;
2)
Le specie di selvaggina
utilizzate per le immissioni nelle aree dove è consentito
l’abbattimento devono provenire da allevamenti nazionali e
appartenere alle specie proprie della fauna italiana;
3)
Nelle aree ove si effettua
l’addestramento e l’allenamento senza abbattimento, è
consentita l’immissione, oltre che delle specie sopra
indicate, anche di lepri comuni. |