ART. 6
PERIODI E
MODALITA’ DI UTILIZZO
1)
L’attività di addestramento ed
allenamento dei cani nelle A.A.C. di cui all’art. 2, lett.
a) sono consentite per tutto l’anno ad eccezione del periodo
15 Aprile
– 1 Luglio.
Le prove cinofile nazionali o internazionali possono essere
effettuate su specifica autorizzazione anche nel periodo
15 Aprile – 1 Luglio;
2)
L’attività di addestramento ed
allenamento dei cani nelle aree di cui all’art. 2, lett. b)
sono consentite per tutto l’anno o, nel periodo stabilito
nelle relative autorizzazioni nei giorni di Mercoledì,
Giovedì, Sabato, Domenica e festivi infrasettimanali, con
possibilità di abbattimento e, nei giorni di Lunedì, Martedì
e Venerdì sarà consentito solo l’allenamento e
l’addestramento dei cani senza possibilità di abbattimento
potendo, comunque, immettere selvaggina;
3)
Le attività di addestramento
nelle Aree di cui all’art. 5 sono consentite tutto l’anno
con esclusione di tutti i martedì e venerdì per le sole Aree
Addestramento Cani su cinghiale in recinto;
4)
Nelle aree di cui all’art. 2, lett. b)
autorizzate con abbattimento di fauna selvatica di
allevamento, il fucile può essere sostituito dal falco
regolarmente detenuto.
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