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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLE AREE PER L’ADDESTRAMENTO, L’ALLENAMENTO E LE GARE DEI CANI

Testo Completo (microsoft word)

Art. 1

Art. 2 Art.  3

Art. 4

Art. 5 Art. 6

Art. 7

Art. 8 Art. 9
Art.10 Art.11 Art.12
Art.13 Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Art.19 Art.20  

ART. 6

 

PERIODI E MODALITA’ DI UTILIZZO

 

 

1)      L’attività di addestramento ed allenamento dei cani nelle A.A.C. di cui all’art. 2, lett. a) sono consentite per tutto l’anno ad eccezione del periodo 15 Aprile – 1 Luglio. Le prove cinofile nazionali o internazionali possono essere effettuate su specifica autorizzazione anche nel periodo 15 Aprile – 1 Luglio;

 

2)      L’attività di addestramento ed allenamento dei cani nelle aree di cui all’art. 2, lett. b) sono consentite per tutto l’anno o, nel periodo stabilito nelle relative autorizzazioni nei giorni di Mercoledì, Giovedì, Sabato, Domenica e festivi infrasettimanali, con possibilità di abbattimento e, nei giorni di Lunedì, Martedì e Venerdì sarà consentito solo l’allenamento e l’addestramento dei cani senza possibilità di abbattimento potendo, comunque, immettere selvaggina;

 

3)      Le attività di addestramento nelle Aree di cui all’art. 5 sono consentite tutto l’anno con esclusione di tutti i martedì e venerdì per le sole Aree Addestramento Cani su cinghiale in recinto;

 

4)      Nelle aree di cui all’art. 2, lett. b) autorizzate con abbattimento di fauna selvatica di allevamento, il fucile può essere sostituito dal falco regolarmente detenuto.

 


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