ART. 8
GARE CINOFILE
1)
Le gare cinofile per i cani da
ferma, da cerca e da seguita, sono effettuate nell’ambito
delle aree di cui alla lettera a) del precedente art. 2 e
art. 5 senza possibilità di abbattimento, mentre sono
consentite con abbattimento o senza abbattimento,
all’interno delle aree di cui alla lett. b) del predetto
art. 2;
2)
Le gare cinofile di carattere
transitorio senza possibilità di abbattimento possono essere
autorizzate dalla Provincia, in territori diversi da quelli
di cui all’art. 2 del presente disciplinare, dietro
presentazione di domanda corredata di consenso dei
proprietari dei terreni. Dette gare dovranno avere carattere
provinciale, regionale o nazionale e i territori interessati
dovranno essere temporaneamente tabellati ai sensi dell’art.
14 del presente regolamento. La durata massima di tali
manifestazioni non dovrà essere superiore a 2 giorni. Dette
manifestazioni non sono consentite nel periodo
15 Aprile – 15
Luglio.
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