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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLE AREE PER L’ADDESTRAMENTO, L’ALLENAMENTO E LE GARE DEI CANI

Testo Completo (microsoft word)

Art. 1

Art. 2 Art.  3

Art. 4

Art. 5 Art. 6

Art. 7

Art. 8 Art. 9
Art.10 Art.11 Art.12
Art.13 Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Art.19 Art.20  

ART. 8

 

GARE CINOFILE

 

 

1)      Le gare cinofile per i cani da ferma, da cerca e da seguita, sono effettuate nell’ambito delle aree di cui alla lettera a) del precedente art. 2 e art. 5 senza possibilità di abbattimento, mentre sono consentite con abbattimento o senza abbattimento, all’interno delle aree di cui alla lett. b) del predetto art. 2;

 

2)      Le gare cinofile di carattere transitorio senza possibilità di abbattimento possono essere autorizzate dalla Provincia, in territori diversi da quelli di cui all’art. 2 del presente disciplinare, dietro presentazione di domanda corredata di consenso dei proprietari dei terreni. Dette gare dovranno avere carattere provinciale, regionale o nazionale e i territori interessati dovranno essere temporaneamente tabellati ai sensi dell’art. 14 del presente regolamento. La durata massima di tali manifestazioni non dovrà essere superiore a 2 giorni. Dette manifestazioni non sono consentite nel periodo 15 Aprile – 15 Luglio.

 


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