ART.
9
USO DEI CANI DA
FERMA E DA CERCA PER LE OPERAZIONI
DI VALUTAZIONE
QUANTITATIVA DELLA FAUNA
Ai fini di valutare la quantità della fauna nel territorio
possono essere autorizzate dalla Provincia operazioni di
verifica quantitativa della fauna selvatica, organizzate nei
territori di propria competenza dagli organi di gestione dei
vari istituti faunistici.
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