ART. 10
AUTORIZZAZIONE
PER LA GESTIONE DELLE AREE
1)
la gestione delle aree di
addestramento, allenamento e le gare dei cani, individuate
nel P.F.V.P, è autorizzata, su richiesta, con provvedimenti
del Dirigente del Servizio Caccia;
2)
l’autorizzazione ha durata
massima di cinque anni e può essere rinnovata. La data di
scadenza è fissata al 31 dicembre del 5° anno.
|