ART. 13
REGOLAMENTO DI
GESTIONE
1)
il richiedente l’autorizzazione
dovrà predisporre un regolamento di gestione dal quale
risultino:
a) le specie di selvaggina appartenenti alla fauna che
s’intende immettere ed eventualmente abbattere;
b) tempi e modalità di utilizzo dell’area.
2)
presentare alla Provincia, per
l’approvazione, il nuovo regolamento di gestione. |