ART. 15
ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
1)
L’accesso all’area addestramento
cani è consentito ai soli soggetti autorizzati, dal
titolare/responsabile della gestione dell’area;
2)
Nelle aree di addestramento con
abbattimento, le autorizzazioni di cui al precedente comma
dovranno essere cronologicamente annotate nel registro di
cui al successivo art. 16, 2° comma;
3) Nelle aree addestramento
con abbattimento è prevista una densità massima di fucili
pari ad uno ogni 10 ettari e uno ogni cane. Le densità di
cui sopra non si applicano quando l’attività sia svolta
esclusivamente su quaglie;
4) All’interno delle aree
addestramento cani con abbattimento si applicano le norme
del calendario venatorio in ordine al numero dei capi da
prelevare;
5) Nelle aree di cui sopra si
dovrà accedere con il cane a guinzaglio e fucile scarico e
in custodia;
6) Nelle aree autorizzate con
abbattimento di fauna selvatica, previste all’art. 2, punto
1), lett. b, il fucile può essere sostituito dal falco
regolarmente detenuto;
7) Nelle aree dove è consentito
l’abbattimento, la zona dove avviene lo sparo deve essere
delimitata da apposite bande
rosse.
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