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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLE AREE PER L’ADDESTRAMENTO, L’ALLENAMENTO E LE GARE DEI CANI

Testo Completo (microsoft word)

Art. 1

Art. 2 Art.  3

Art. 4

Art. 5 Art. 6

Art. 7

Art. 8 Art. 9
Art.10 Art.11 Art.12
Art.13 Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Art.19 Art.20  

ART. 15

 

ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’

 

1)      L’accesso all’area addestramento cani è consentito ai soli soggetti autorizzati, dal titolare/responsabile della gestione dell’area;

 

2)      Nelle aree di addestramento con abbattimento, le autorizzazioni di cui al precedente comma dovranno essere cronologicamente annotate nel registro di cui al successivo art. 16, 2° comma;

 

3)  Nelle aree addestramento con abbattimento è prevista una densità massima di fucili pari ad uno ogni 10 ettari e uno ogni cane. Le densità di cui sopra non si applicano quando l’attività sia svolta esclusivamente su quaglie;

 

4) All’interno delle aree addestramento cani con abbattimento si applicano le norme del calendario venatorio in ordine al numero dei capi da prelevare;

 

5) Nelle aree di cui sopra si dovrà accedere con il cane a guinzaglio e fucile scarico e in custodia;

 

6) Nelle aree autorizzate con abbattimento di fauna selvatica, previste all’art. 2, punto 1),   lett. b, il fucile può essere sostituito dal falco regolarmente detenuto;

 

7) Nelle aree dove è consentito l’abbattimento, la zona dove avviene lo sparo deve essere delimitata da apposite bande rosse.                                    

 


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