ART. 18
NORME
PARTICOLARI PER LE A.A.C. AREE ADDESTRAMENTO CANI SU
CINGHIALE IN
AREE RECINTATE
1) Ogni area di addestramento
dovrà essere recintata da rete metallica od altra effettiva
chiusura, in modo da impedire la fuoriuscita degli animali
(art. 68, 4° c. - Delibera C.R.T. n. 292/94) e, dovrà essere
delimitata da tabelle portanti la dicitura “aree
addestramento cani - Accesso regolamentato” e disposte nei
modi e nelle forme prescritte dall’art. 26 della L.R.T. 3/94
e successive modificazioni e integrazioni.
2) Il numero dei cinghiali
presenti in ogni area di addestramento dovrà essere
rapportato in base alle dimensioni ettariali del campo
stesso e cioè:
-
fino a 5 ha. - n. 2 capi come
limite massimo;
-
da 5 ha fino a 10 ha. - n. 3
capi come limite massimo;
-
da 10 ha. fino a 20 ha. - n. 5
capi come limite massimo;
-
oltre i 30 ha n. - 6 capi come
limite massimo.
3) I cinghiali presenti nell’A.A.C.
dovranno essere tutti dello stesso sesso (art. 68, 4° c. -
Delibera C.R.T. n. 292/94) essendo, altresì obbligatorio, un
registro di carico e scarico degli stessi vidimato dalla
Provincia.
4) Fermo restando quanto
disposto dalla normativa regionale (art. 86, 2 c. del
D.P.G.R. n. 13/R/04), le dimensioni ettariali minime delle
nuove A.A.C. non potranno essere inferiori a 10 ha. Il
numero complessivo di tali strutture sarà definito dal piano
faunistico provinciale.
5) Il numero massimo dei cani
introdotti nelle aree per ogni sciolta dovrà essere:
-
recinti fino a 5 ha. - n. 3 cani;
-
recinti da 5 ha. fino a 10 ha. - n. 4 cani;
-
recinti da 10 ha. fino a 20 ha. - n. 5 cani;
-
recinti oltre 20 ha. - n. 6 cani come limite massimo.
Nell’effettuazione di gare cinofile riconosciute a livello
provinciale, regionale e nazionale potranno essere ammessi
fino a n. 8 cani per muta, solo nei recinti di dimensione
superiore a 20 ha.
6) Nel corso della settimana
l’addestramento potrà essere effettuato per 2 giorni interi
e per 3 mezze giornate da concordare con il Dirigente del
servizio Caccia della Provincia di Arezzo. Tra un
addestramento e l’altro dovrà essere prevista una pausa
d’interruzione non inferiore a 30 minuti, nei giorni in cui
l’addestramento è limitato a mezza giornata, e non inferiore
ad 60 minuti, nei giorni in cui l’addestramento è consentito
per l’intera giornata;
7) L’orario consentito per
l’addestramento inizia dal sorgere del sole alle ore 12 e
dalle ore 14 fino al tramonto.
8) L’immissione dei cinghiali
nei recinti dovrà avvenire alla presenza di: Funzionari
dell’Ufficio Caccia; Ufficiali/Agenti del Corpo della
Polizia Provinciale; G.V. di cui all’art. 51 della L.R. n.
3/94. Dei soggetti immessi, dovrà essere comprovata la
legittima provenienza e l’idoneità sanitaria, tramite
regolare documentazione.
9) Tutti i cacciatori possono
accedere nelle A.A.C. con parità di diritti e di doveri.
10) Durante
l’addestramento dovrà essere presente un responsabile della
struttura.
11) Qualora si renda necessario
l’abbattimento dei cinghiali presenti nel campo
d’addestramento, dovrà in merito essere richiesta preventiva
autorizzazione alla Provincia.
12) Copia dell’autorizzazione e
del regolamento di gestione dovranno essere posti in visione
all’ingresso delle A.A.C..
13) Con l’entrata in vigore del
presente regolamento tutte le A.A.C. su cinghiale e lepre in
aree recintate, devono adeguarsi a quanto in esso stabilito.
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