ART. 1
FINALITA’
1)
Le aree di cui al presente
disciplinare sono istituite al fine di consentire e favorire
l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani da ferma,
da cerca e da seguita, iscritti e non iscritti ai libri
genealogici, nonché la loro qualificazione in funzione della
selezione produttiva ed in generale in funzione dello
sviluppo e dell’educazione cinofila;
2) La gestione di dette aree è
disciplinata dal presente atto, per tutto ciò che non è
previsto dalla normativa regionale che disciplina la
materia;
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