ART. 2
(Accesso alla gestione di cervidi e bovidi)
1)
Ogni cacciatore di selezione può essere ammesso alla
gestione di una seconda specie, oltre al capriolo, purché
sia munito del relativo titolo di abilitazione validamente
riconosciuto dalla Provincia di Arezzo.
1 bis) I cacciatori che abbiano conseguito
l’abilitazione per partecipare alla gestione in data
successiva al 1 luglio 2005, per essere ammessi agli
abbattimenti, dovranno superare una prova di tiro secondo le
modalità stabilite con successivi provvedimenti
dirigenziali.
2)
A partire dalla stagione venatoria 2001-2002 saranno ammessi
alla gestione della specie cervo soltanto i cacciatori che
partecipano anche alla gestione del capriolo nello stesso
anno.
3)
A partire dalla stagione venatoria 2001-2002 ogni cacciatore
di selezione che intenda gestire una seconda specie oltre al
capriolo, dovrà farne richiesta all’ATC entro il 31
gennaio, indicando la specie prescelta. La scelta della
specie ha durata pari a tre (3) anni e non può essere
cambiata entro tale periodo.
4) Al termine dei tre anni il cacciatore
potrà cambiare la scelta della seconda specie da gestire,
sempre facendone richiesta all’ATC entro il 31 gennaio.
5) Non sono considerati gestione di seconda
specie, ai fini del presente articolo:
·
il controllo programmato dalla Provincia di
Arezzo, anche durante il periodo ordinario di caccia di
selezione, delle specie daino, muflone e cervo all’interno
delle aree non vocate per tali specie;
·
il controllo programmato dalla provincia di
Arezzo della specie daino, durante il periodo ordinario di
caccia all’interno delle aree vocate e finalizzato a
contrastarne l’ulteriore espansione;
·
l’abbattimento di capi di incentivo assegnati
ai responsabili della gestione di cervo, daino e muflone, ai
presidenti di distretto ed ai coordinatori di ATC per la
caccia di selezione.
6) Durante l’esercizio della
caccia di selezione a cervidi e bovidi è comunque vietato
esercitare la caccia su altre specie non indicate
nell’apposita autorizzazione di caccia.
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