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ART. 3
(Area
vocata e Distretti di gestione)
1)
La Provincia, nel rispetto delle previsioni del Piano
faunistico-venatorio regionale, individua il territorio
vocato per la gestione di ciascuna specie di cervidi e
bovidi.
2)
La gestione venatoria dei cervidi e bovidi si realizza in
unità minime denominate distretti di gestione.
3)
Ai fini dell’organizzazione dell’accesso dei cacciatori ai
distretti ciascun distretto dovrà ricadere in una sola ATC.
4)
Per le specie cervo, daino e muflone, la realizzazione dei
censimenti, l’elaborazione dei dati raccolti e la redazione
dei piani di prelievo di distretti contigui interessati da
una medesima popolazione o sub-popolazione avverrà in
maniera coordinata come in un’unica realtà di gestione.
5)
I distretti per la gestione della specie cervo, possono
comprendere un numero intero di distretti di capriolo, senza
frazionarne i confini.
6)
I distretti in cui viene effettuata la gestione del capriolo
più quella di una altra specie sono definiti distretti
multispecie.
7)
Per la specie cervo, ai fini della applicazione del piano di
prelievo, il distretto può essere ripartito in settori,
coincidenti ove possibile con i limiti dei distretti di
capriolo.
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