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ART. 5
(Iscrizione
ai distretti di gestione del capriolo)
1)
Ai fini del corretto dimensionamento del territorio vocato
per la gestione del capriolo, i cacciatori in possesso di
attestato per la caccia al capriolo validamente riconosciuto
dalla Provincia di Arezzo, chiedono all’ A.T.C. il distretto
di gestione in cui desiderano esercitare la caccia di
selezione del capriolo, e gli eventuali distretti di
riserva.
2)
I comitati di gestione degli A.T.C., d’intesa
con la Provincia , assegnano i cacciatori abilitati aventi
diritto ai distretti di gestione, nel rispetto dei limiti
di saturazione, del presente regolamento e di eventuali
ulteriori criteri da essi adottati.
3)
Ogni cacciatore può essere iscritto ad un solo distretto di
gestione del capriolo.
4)
Il cacciatore deve risultare iscritto all'A.T.C. in cui il
distretto prescelto è compreso.
5)
L’ iscrizione ad altro distretto di gestione, o comunque
l’esercizio della caccia di selezione a cervidi e bovidi in
altra Provincia d’Italia, comporta la cancellazione dai
distretti di gestione della Provincia di Arezzo.
6)
I cacciatori abilitati dopo il 1/7/1996 hanno diritto ad
essere assegnati ad un distretto compreso nella A.T.C. di
residenza venatoria fino alla completa saturazione di tutti
i distretti compresi nell'A.T.C.
Nella assegnazione ad un distretto, qualora
le richieste superino i posti disponibili, costituiscono
criterio di precedenza, in ordine decrescente di importanza:
-
residenza entro il perimetro del distretto;
-
residenza in un comune ricadente anche
parzialmente nel distretto;
-
residenza in un comune della Provincia di
Arezzo;
7)
Per i cacciatori abilitati dopo il 1/7/1996, e facenti
richiesta per un distretto non compreso nella loro A.T.C.
di residenza venatoria, qualora le richieste superino i
posti disponibili, l'assegnazione viene fatta in base all’
apposita graduatoria di cui all’art. 10.
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