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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE DEL CAPRIOLO, CERVO, DAINO E MUFLONE IN PROVINCIA DI AREZZO

Testo Completo (microsoft word)

Art. 1

Art. 2 Art.  3

Art. 4

Art. 5 Art. 6

Art. 6 bis

Art. 7 Art. 8
Art. 9 Art.10 Art.11
Art.12 Art.13 Art.14

Art.15

Art.16 Art.17
Art.18 Art.19 Art.20
Art.21 Art.22 Art.23

 

ART. 5

 

(Iscrizione ai distretti  di gestione del capriolo)

 

1)  Ai fini del corretto dimensionamento del territorio vocato per la gestione del capriolo, i cacciatori in possesso di  attestato per la caccia al capriolo validamente riconosciuto dalla Provincia di Arezzo, chiedono all’ A.T.C. il distretto di gestione in cui desiderano esercitare la caccia di selezione del capriolo, e gli eventuali distretti di riserva.

 

2) I comitati di gestione degli A.T.C., d’intesa con la Provincia , assegnano i cacciatori abilitati aventi diritto  ai distretti di gestione, nel rispetto dei limiti di saturazione, del presente regolamento e di eventuali ulteriori criteri da essi adottati.

 

3) Ogni cacciatore può essere  iscritto ad un solo distretto di gestione del capriolo.

 

4) Il cacciatore deve risultare iscritto all'A.T.C. in cui il distretto prescelto è compreso.

 

5) L’ iscrizione ad altro distretto di gestione, o comunque l’esercizio della caccia di selezione a cervidi e bovidi in altra Provincia d’Italia, comporta la cancellazione dai distretti di gestione della Provincia di Arezzo.

 

6) I cacciatori abilitati dopo il 1/7/1996 hanno diritto ad essere assegnati ad un distretto compreso nella A.T.C. di residenza venatoria fino alla completa saturazione di tutti i distretti compresi nell'A.T.C.

Nella assegnazione ad un distretto, qualora le richieste superino i posti disponibili,  costituiscono criterio di precedenza, in ordine decrescente di importanza:

 

-         residenza entro il perimetro del distretto;

-         residenza in un comune  ricadente anche parzialmente nel distretto;

-         residenza in un comune della Provincia di Arezzo;

 

7) Per i cacciatori abilitati dopo il 1/7/1996, e facenti richiesta per un distretto non compreso nella loro  A.T.C. di residenza venatoria, qualora le richieste superino i posti disponibili, l'assegnazione viene fatta in base all’ apposita graduatoria di cui all’art. 10.

 


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