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ART. 6
(Iscrizione
ai distretti di gestione di daino, muflone, cervo)
1)
Il cacciatore di selezione iscritto ad un
distretto multispecie non può iscriversi ad un altro
distretto di gestione di cervo, daino o muflone qualora la
specie prescelta sia presente e gestita nel proprio
distretto multispecie.
2)
L’ATC può derogare nel caso che le sottozone siano
insufficienti.
3)
Non è possibile iscriversi ad un distretto multispecie per
la sola caccia al daino o muflone.
4)
Per l’iscrizione dei cacciatori ai distretti
di daino-muflone valgono le stesse regole di cui all’Art. 5.
5)
Per la specie cervo, i cacciatori che posseggano un titolo
di abilitazione validamente riconosciuto dalla Provincia di
Arezzo, che non siano già iscritti ad un distretto
multispecie con presenza del cervo, hanno diritto ad essere
assegnati ad un distretto di gestione del cervo compreso
nella A.T.C. di residenza venatoria, indipendentemente dal
numero massimo di cacciatori che possono essere iscritti al
distretto (saturazione).
6)
Qualora nella A.T.C. di residenza venatoria non esistano
distretti di gestione del cervo i cacciatori in possesso dei
requisiti suddetti hanno diritto di essere assegnati ad un
altro distretto di gestione del cervo esistente,
indipendentemente dalla saturazione purchè il cacciatore sia
iscritto all’A.T.C. in cui tale distretto è collocato.
7)
Tale diritto è riconosciuto al cacciatore limitatamente fino
alla stagione venatoria in cui venga attivato un distretto
di gestione del cervo nella propria A.T.C. di residenza
venatoria,
dopo la quale valgono le indicazioni di cui
ai comma 7) e 8) dell'art. 5, e i cacciatori non residenti
nell’A.T.C. possono restare soltanto nel rispetto della
saturazione.
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