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ART. 6
bis
(Termini
di iscrizione al distretto, cambio di distretto,
cancellazione)
1)
Il cacciatore può richiedere il trasferimento ad altro
distretto di gestione, nel rispetto di quanto indicato agli
artt. 5 e 6, soltanto dopo aver partecipato alla gestione
per la durata di tre stagioni venatorie nel distretto di
appartenenza.
Le richieste di trasferimento, in carta
semplice, debbono pervenire all’ A.T.C. entro il 31 gennaio
di ciascun anno.
Quanto indicato ai capoversi
precedenti non è richiesto in caso di trasferimento in un
distretto di nuova costituzione.
2)
I cacciatori iscritti ad un distretto che non partecipano
per due (2) anni consecutivi ai censimenti e agli
abbattimenti vengono cancellati dal distretto. Qualora
intendano partecipare nuovamente alla caccia di selezione a
cervidi e bovidi devono nuovamente fare richiesta di
iscrizione ad un distretto di gestione entro il 31 gennaio.
Tale termine si applica anche per le richieste di iscrizione
di cacciatori abilitati in altre Province.
3)
Per i nuovi cacciatori che conseguono l'abilitazione alla
caccia di selezione il termine per la richiesta di
iscrizione ad un distretto di gestione è il 31 marzo dello
stesso anno. Le modalità di richiesta saranno stabilite
dalla Provincia. |