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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE DEL CAPRIOLO, CERVO, DAINO E MUFLONE IN PROVINCIA DI AREZZO

Testo Completo (microsoft word)

Art. 1

Art. 2 Art.  3

Art. 4

Art. 5 Art. 6

Art. 6 bis

Art. 7 Art. 8
Art. 9 Art.10 Art.11
Art.12 Art.13 Art.14

Art.15

Art.16 Art.17
Art.18 Art.19 Art.20
Art.21 Art.22 Art.23

 

ART. 8

 

 (Gestione e logistica dei censimenti)

 

1) Ogni cacciatore per avere accesso alla gestione venatoria  deve effettuare ogni anno le giornate di censimento  stabilite d’intesa dalla Provincia e dal comitato di gestione dell’ATC. Il numero minimo di giornate di censimento per specie è:

 

CAPRIOLO: 3 giornate di censimento in battuta (tali giornate possono essere 2 nei distretti in cui si effettuano anche censimenti campione a vista) + 3  uscite di osservazione entro la sottozona di caccia in cui ha effettuato la gestione nell’ultima stagione di caccia, per la definizione della struttura della popolazione. Nei distretti multispecie tali uscite sono sostituite dalle 3 giornate di censimento a vista,

 

DAINO-MUFLONE: 3 giornate di censimento a vista o 2 giornate di censimento in battuta;

 

CERVO: 2 giornate di censimento al bramito e 3 giornate di censimento a vista; potrà essere richiesta l’esecuzione obbligatoria di max n° 5 uscite per la definizione della struttura demografica della popolazione, in periodi indicati dalla commissione di coordinamento di cui al protocollo d’intesa.

 

2) La Provincia, d’intesa con i coordinatori e i responsabili dei distretti di gestione fissa il numero e le date delle giornate di censimento, comprese le date dei censimenti di recupero (1 o 2 date) per causa di pioggia, entro il 1 marzo di ogni anno.

I responsabili dei distretti e i coordinatori, fissano gli orari ed i luoghi di ritrovo e definiscono l'elenco dei cacciatori presenti a ciascuna giornata di censimento del distretto.

 

3) Le giornate di censimento in battuta hanno inizio alle ore 06 presso il luogo di ritrovo fissato e terminano alle ore 16 o quando previsto dai Responsabili di Area.

 

4) Durante le operazioni di censimento i cacciatori dovranno rispettare le indicazioni impartite dai responsabili di distretto, dai coordinatori e dal personale della Provincia.

 

5) In caso di condizioni meteorologiche avverse il personale della Provincia e/o i coordinatori, d’intesa con i responsabili, possono decidere il rinvio della giornata di censimento alla data di recupero fissata nell’assemblea dei censimenti.

La giornata rinviata per cause di maltempo non costituisce giornata di censimento ai fini dell’accesso agli abbattimenti e della graduatoria.

 

6) I cacciatori che risultino assenti ad una  giornata di censimento senza aver preavvertito uno dei responsabili di distretto o senza giustificato motivo (per es.: malattia), non potranno recuperare la giornata di censimento in altra giornata.

 

7) I cacciatori che si presentino ad una giornata di censimento senza essere iscritti nell'elenco dei partecipanti e senza aver preavvertito uno dei responsabili, non maturano il punteggio relativo alla giornata di censimento.

 

8) Le giornate di censimento svolte volontariamente in eccesso rispetto al numero stabilito, costituiscono fattore di precedenza nella scelta della sottozona tra persone a pari punteggio; tale effetto vale solo per l'annata venatoria in corso.

 

9) Il cacciatore può essere sostituito in non più di una giornata di censimento e soltanto da parte di altro cacciatore abilitato alla caccia di selezione della specie oggetto di censimento. I responsabili annotano nell'elenco dei presenti al censimento il nominativo del sostituto.

 

10) I certificati di malattia presentati per giustificare le assenze saranno presi in considerazione soltanto se dimostreranno inequivocabilmente che il cacciatore è stato oggettivamente impossibilitato a partecipare ai censimenti di tutti i distretti di gestione della specie oggetto di censimento della Provincia.

 

11) La Provincia d’intesa con l’ATC potrà stabilire modalità diverse di recupero delle giornate di assenza nelle situazioni in cui ciò non sia possibile durante il calendario ordinario dei censimenti dei distretti.

 

12) Ai cacciatori iscritti ai distretti e che partecipano agli abbattimenti, potrà essere richiesta la disponibilità di 1 giornata (prestazione d’opera) per partecipare a programmi di ricerca, monitoraggio, cattura degli ungulati, o altre iniziative collegate alla caccia di selezione e alla gestione degli ungulati. La disponibilità sarà offerta da tutti i cacciatori alternatamente. Tali giornate non sono considerate di norma valide al fine del recupero delle giornate di censimento non effettuate nel proprio distretto, salvo diversa disposizione della Provincia o dell’ ATC. Nel tal caso la giornata sarà valida solo al fine del censimento e non considerata prestazione d’opera.

 


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