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ART.
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(Piano
di prelievo)
1)
La Provincia elabora i dati raccolti durante ciascuna
sessione di censimento; qualora l’areale di una stessa
popolazione o di una sub-popolazione venga censito da enti
distinti, ciascuno per la sua parte di competenza,
l’elaborazione dei dati dovrà prevedere una fase comune di
incrocio dei dati nelle aree di confine.
2)
Sulla base dei dati elaborati, la Provincia
d’intesa con l’A.T.C., per ciascuna popolazione o
sub-popolazione redige una stima della consistenza a fine
inverno, definisce le dimensioni dell’areale (annuale e , se
possibile, invernale-primaverile e estivo-autunnale),
calcola la densità riferita all’areale annuale, definisce la
struttura demografica della popolazione.
3)
Qualora la definizione dei parametri suddetti richieda il
contributo dei dati raccolti da Enti diversi, ciò sarà fatto
d’intesa tra gli Enti, specificando in sede di relazione
tecnica i diversi contributi in termini quanti-qualitativi
forniti da ciascuno di essi.
4)
Sulla base delle stime di consistenza,
densità e struttura la Provincia elabora una proposta di
piano di prelievo per ciascuna popolazione, sub-popolazione
o distretto. Quando una popolazione o sub-popolazione di
cervo, daino o muflone interessa anche il territorio di
altri Enti (Province, aree protette) che abbiano aderito al
protocollo d’intesa per la gestione di tali specie, la
proposta di piano di prelievo può venire elaborata dalla
commissione di coordinamento di cui al punto 3.1.4.
5)
In caso di mancata o insufficiente raccolta di dati da parte
di uno o più degli altri Enti interessati, la proposta di
piano di prelievo della provincia sarà prudenziale e
riferita alla sola frazione di popolazione censita.
6)
Per la specie cervo , il piano di prelievo
può prevedere una ripartizione del numero di capi da
prelevare tra i i diversi settori individuati entro il
distretto.
7)
Il piano deve contenere comunque tutte le informazioni
indicate nel Modello 2 predisposto dalla Provincia nel
rispetto dei parametri in esso indicati.
8)
La proposta di piano viene trasmessa all’I.N.F.S. per il
relativo parere, ed al comitato di gestione dell’ ATC per la
definitiva approvazione.
9)
Le classi di sesso-età adottate nel Piano di
prelievo sono per le singole specie le seguenti:
CAPRIOLO:
a)
MASCHIO ADULTO: maschio che per
la dentatura risulta avere più di due anni di età o
qualunque maschio forcuto o palcuto con trofeo di lunghezza
maggiore di 18 cm (indicativamente superiore a una volta e
mezzo l'altezza delle orecchie);
b)
MASCHIO GIOVANE: comprende tutti i maschi puntuti (su
entrambe le stanghe) indipendentemente dall'età, tutti i
maschi di 14 mesi forcuti e tutti i maschi forcuti con
altezza del trofeo inferiore a 18 cm, indipendentemente
dall'età;
c)
FEMMINA : femmina di 1 o più anni di età; la Provincia può
adottare ulteriori distinzioni tra femmine "sottili" di 14
mesi e femmine adulte di due anni o più;
d)
PICCOLO: individui di età inferiore ad 1 (uno) anno.
DAINO:
a)
MASCHIO PALANCONE: maschio di
età superiore a 46 mesi o che comunque presenti
trofeo con conformazione a pala di larghezza superiore a 7
centimetri su almeno una stanga.
b)
MASCHIO BALESTRONE: maschio di
età compresa tra 24 mesi e 46 mesi o comunque con trofeo con
almeno quattro punte totali, senza pala o con paletta di
larghezza inferiore a 7 centimetri su entrambe le stanghe.
c)
MASCHIO FUSONE: maschio di età
compresa tra 12 e 24 mesi o comunque con trofeo a fuso su
entrambe le stanghe (una punta per stanga).
d)
FEMMINA ADULTA: femmina di età
superiore a 24 mesi.
e)
FEMMINA SOTTILE: femmina di età
compresa tra 12 e 24 mesi .
f)
PICCOLO: individui di età
inferiore ad 1 (uno) anno.
MUFLONE:
a)
ARIETE: maschio di età
superiore a due anni (24 mesi) e/o con trofeo superiore a 50
cm di lunghezza e/o con sviluppo superiore a 220°
b)
MASCHIO GIOVANE (o binello):
maschio di età compresa tra 12 e 24 mesi e/o con trofeo di
lunghezza compresa tra 30 e 50 cm e sviluppo inferiore a
220°.
c)
MUFLA: femmina di età superiore
a 24 mesi.
d)
BINELLA (o femmina giovane):
femmina di età compresa tra 12 e 24 mesi.
e)
AGNELLO : individuo di età
inferiore ad un (1) anno; se maschio, con trofeo inferiore a
30 cm di lunghezza.
CERVO:
a)
MASCHIO ADULTO : maschio di età
superiore a 46 mesi o che comunque presenti trofeo con
almeno 4 punte in ciascuna stanga.
b)
MASCHIO GIOVANE: maschio di età
compresa tra 24 e 46 mesi o che comunque presenti trofeo
con al massimo 4 punte in ciascuna stanga.
c)
MASCHIO FUSONE: maschio di età
compresa tra 12 e 24 mesi o comunque con trofeo a fuso su
entrambe le stanghe (una punta per stanga).
d)
FEMMINA ADULTA: femmina di età
superiore a 24 mesi.
e)
FEMMINA SOTTILE: femmina di età
compresa tra 12 e 24 mesi .
f)
CERBIATTO: individui di età
inferiore ad 1 (uno) anno.
10)
Gli unici capi abbattibili dal cacciatore per motivi
sanitari, indipendentemente dal capo che gli è stato
assegnato, sono:
a) i maschi parruccati (lesione permanente
ai testicoli e quindi non riproduttivi);
b) i
soggetti con mancanza di uno degli arti o fratture, evidenti
e antecedenti all’abbattimento, agli arti;
c) i soggetti feriti e non recuperati da
altri cacciatori, che presentino evidenti ferite antecedenti
alla data di abbattimento.
Il capo abbattuto per motivi sanitari
sostituisce uno dei capi assegnati al cacciatore.
Il punteggio per l'abbattimento sanitario è +
4 punti.
L'abbattimento sanitario può essere
certificato esclusivamente dai seguenti soggetti:
-
personale della Provincia;
-
coordinatore di A.T.C.
-
Presidente del distretto
Il capo deve essere visionato prima che
questo venga spellato.
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