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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE DEL CAPRIOLO, CERVO, DAINO E MUFLONE IN PROVINCIA DI AREZZO

Testo Completo (microsoft word)

Art. 1

Art. 2 Art.  3

Art. 4

Art. 5 Art. 6

Art. 6 bis

Art. 7 Art. 8
Art. 9 Art.10 Art.11
Art.12 Art.13 Art.14

Art.15

Art.16 Art.17
Art.18 Art.19 Art.20
Art.21 Art.22 Art.23

 

ART. 10

 

(Graduatoria)

 

1) Per  ciascun distretto viene redatta la graduatoria dei cacciatori iscritti sulla base dei seguenti criteri:

                  

a) punteggio di votazione nell'esame di abilitazione (in sessantesimi). Tale punteggio viene attribuito esclusivamente per i cacciatori che abbiano conseguito l’attestato di abilitazione presso la Provincia di Arezzo;  sono fatti salvi i punteggi di tutti i cacciatori iscritti al 31/12/2000;                                                   

b) punteggio di ingresso stabilito per ciascuna specie nella seguente misura:

 

CAPRIOLO:  12 punti per l'anno 1996, maggiorato di 1 punto all'anno per gli anni successivi;

DAINO-MUFLONE: 1 punto all'anno a partire dal 1998.

CERVO: 1 punto all'anno a partire dal 1999.

 

c) numero di giornate di censimento nell'anno in corso:

 

CAPRIOLO. 10 punti x giornata di censimento in battuta  (max 30 punti); in aree dove vengano effettuate, con il consenso dei due terzi degli iscritti, più di tre giornate di censimento i punti assegnati potranno essere più di 30 ma valgono solo per l'anno in corso;

DAINO-MUFLONE: 10 punti x giornata di censimento a vista o in battuta;

CERVO: 10 punti x giornata di bramito e a a vista (Max 60 punti)

 

e)  numero di giornate di censimento  fatte negli anni precedenti: 1 punto x giornata (max tre punti per capriolo, daino e muflone; max 6 punti per cervo); per le persone che non hanno eseguito i censimenti per infortunio i punti sono maturati solo previo recupero di tali giornate nel successivo anno;

 

2) In ciascun distretto di gestione l'assemblea dei cacciatori stabilisce i criteri di partecipazione e i punti da assegnare annualmente per le giornate di censimento a vista da punti fissi; tali punti valgono soltanto per l'anno in corso.

 

3) La graduatoria è aggiornata annualmente sulla base delle indicazioni contenute nell'apposito disciplinare approvato con proprio atto dal Segretario Generale della Provincia.

 

4) L'aggiornamento della graduatoria è effettuato dai responsabili di distretto che compilano gli appositi moduli (modello 3, 4 e 5) predisposti dalla Provincia.

La Provincia trasmette ai responsabili, ai fini dell'aggiornamento della graduatoria, entro il 31 marzo eventuali rapporti informativi dei servizi di vigilanza o di uffici della Provincia influenti sull'aggiornamento della graduatoria.

 

5) I coordinatori di A.T.C. verificano la corretta redazione delle graduatorie e le trasmettono alla Provincia e al comitato di gestione A.T.C. entro il 31 maggio di ogni anno.

 

6) La graduatoria annuale, in quanto provvedimento emanato dai responsabili dei Distretti di gestione, non ha carattere di atto amministrativo, non essendo i Distretti di gestione enti pubblici ma entità di fatto.

 

7) Gli aggiornamenti della graduatoria (Punteggi positivi e penalità) previsti dal disciplinare di aggiornamento della graduatoria di cui al comma 3), non hanno carattere di procedimenti amministrativi e non vi si applicano pertanto le norme di cui agli articoli 7, 8 e 10 della L.241/90.

 

8) I cacciatori di selezione possono chiedere il riesame dell’aggiornamento annuale della graduatoria del proprio distretto di appartenenza presso un Collegio Arbitrale, istituito a tal fine, e costituito da n° 3 membri di cui due individuati tra i Responsabili dei Distretti dell’ATC di competenza ed uno rappresentato dal Coordinatore di ATC, che decide con giudizio inappellabile.

 

9) I cacciatori di selezione iscritti ai distretti di gestione, devono aderire preventivamente all’arbitrato, mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione prima del ritiro  dell’autorizzazione annuale alla caccia di selezione, con diniego della stessa nel caso che il cacciatore si rifiuti di sottoscrivere la citata dichiarazione di adesione.

 


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