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ART. 10
(Graduatoria)
1)
Per ciascun distretto viene redatta la graduatoria dei
cacciatori iscritti sulla base dei seguenti criteri:
a) punteggio di votazione nell'esame di
abilitazione (in sessantesimi). Tale punteggio viene
attribuito esclusivamente per i cacciatori che abbiano
conseguito l’attestato di abilitazione presso la Provincia
di Arezzo; sono fatti salvi i punteggi di tutti i
cacciatori iscritti al
31/12/2000;
b) punteggio di ingresso stabilito per
ciascuna specie nella seguente misura:
CAPRIOLO: 12 punti per l'anno 1996,
maggiorato di 1 punto all'anno per gli anni successivi;
DAINO-MUFLONE: 1 punto all'anno a partire dal
1998.
CERVO: 1 punto all'anno a partire dal 1999.
c)
numero di
giornate di censimento nell'anno in corso:
CAPRIOLO. 10 punti x giornata di censimento
in battuta (max 30 punti); in aree dove vengano effettuate,
con il consenso dei due terzi degli iscritti, più di tre
giornate di censimento i punti assegnati potranno essere più
di 30 ma valgono solo per l'anno in corso;
DAINO-MUFLONE: 10 punti x giornata di
censimento a vista o in battuta;
CERVO: 10 punti x giornata di bramito e a a
vista (Max 60 punti)
e) numero di giornate di censimento fatte
negli anni precedenti: 1 punto x giornata (max tre punti per
capriolo, daino e muflone; max 6 punti per cervo); per le
persone che non hanno eseguito i censimenti per infortunio i
punti sono maturati solo previo recupero di tali giornate
nel successivo anno;
2)
In ciascun distretto di gestione l'assemblea dei cacciatori
stabilisce i criteri di partecipazione e i punti da
assegnare annualmente per le giornate di censimento a vista
da punti fissi; tali punti valgono soltanto per l'anno in
corso.
3)
La graduatoria è aggiornata annualmente sulla base delle
indicazioni contenute nell'apposito disciplinare approvato
con proprio atto dal Segretario Generale della Provincia.
4)
L'aggiornamento della graduatoria è
effettuato dai responsabili di distretto che compilano gli
appositi moduli (modello 3, 4 e 5) predisposti dalla
Provincia.
La Provincia trasmette ai
responsabili, ai fini dell'aggiornamento della graduatoria,
entro il 31 marzo eventuali rapporti informativi dei servizi
di vigilanza o di uffici della Provincia influenti
sull'aggiornamento della graduatoria.
5)
I coordinatori di A.T.C. verificano la corretta redazione
delle graduatorie e le trasmettono alla Provincia e al
comitato di gestione A.T.C. entro il 31 maggio di ogni anno.
6)
La graduatoria annuale, in quanto provvedimento emanato dai
responsabili dei Distretti di gestione, non ha carattere di
atto amministrativo, non essendo i Distretti di gestione
enti pubblici ma entità di fatto.
7)
Gli aggiornamenti della graduatoria (Punteggi positivi e
penalità) previsti dal disciplinare di aggiornamento della
graduatoria di cui al comma 3), non hanno carattere di
procedimenti amministrativi e non vi si applicano pertanto
le norme di cui agli articoli 7, 8 e 10 della L.241/90.
8)
I cacciatori di selezione possono chiedere il riesame
dell’aggiornamento annuale della graduatoria del proprio
distretto di appartenenza presso un Collegio Arbitrale,
istituito a tal fine, e costituito da n° 3 membri di cui due
individuati tra i Responsabili dei Distretti dell’ATC di
competenza ed uno rappresentato dal Coordinatore di ATC, che
decide con giudizio inappellabile.
9)
I cacciatori di selezione iscritti ai distretti di gestione,
devono aderire preventivamente all’arbitrato, mediante
sottoscrizione di apposita dichiarazione prima del ritiro
dell’autorizzazione annuale alla caccia di selezione, con
diniego della stessa nel caso che il cacciatore si rifiuti
di sottoscrivere la citata dichiarazione di adesione.
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