|
ART.
11
(Assegnazione
dei capi)
1)
I cacciatori che non abbiano effettuato il numero di
giornate di censimento indicate dalla provincia e dall’ ATC
non possono partecipare agli abbattimenti previsti in
quella stagione.
2)
I capi previsti nel piano di prelievo sono assegnati ai
cacciatori iscritti aventi diritto all'abbattimento in base
alla graduatoria e ad un meccanismo di rotazione. Tale
meccanismo consiste nell'assegnare n° di capi e tipo di
classe di sesso/età in relazione alle assegnazioni degli
anni precedenti, in modo da colmare le differenze dovute
alla diversa posizione in graduatoria.
3)
Per la specie cervo, transitoriamente fino alla stagione
venatoria in cui venga attivato un distretto di gestione del
cervo in ciascuna delle tre A.T.C. della Provincia, ai
cacciatori che hanno la residenza venatoria nell’A.T.C. in
cui il distretto è compreso, dovrà essere assegnato non meno
del 60% del piano di abbattimento, incentivi esclusi.
Tale rapporto potrà essere
variato, in relazione all’abilitazione di altri cacciatori,
dalla Provincia d’intesa con l’A.T.C.
4)
L'eventuale quota non superiore al 5 % di capi assegnabili a
cacciatori non iscritti all’ A.T.C. dovrà essere destinata a
cacciatori comunque abilitati e che abbiano partecipato alle
giornate di censimento indicate dalla Provincia e dall’ATC.
5)
Sono esenti dal pagamento dell’eventuale contributo per la
realizzazione del piano di gestione di cui all’Art. n° 3
comma 3 del Regolamento Regionale n° 4/96 i cacciatori di
selezione che abbiano eseguito le giornate di censimento
previste nel rispettivo distretto e che abbiano assegnati
come massimo i seguenti quantitativi per specie, incentivi
esclusi:
CAPRIOLO: n° 3 capi di cui un
solo maschio;
CERVO, DAINO, MUFLONE: n° 1
capo.
6)
I capi eccedenti i capi assegnati secondo i quantitativi di
cui al comma 5) + gli incentivi, potranno essere assegnati
agli stessi cacciatori iscritti al distretto con eventuale
richiesta di un contributo per le spese di gestione da
versare all’ATC; i proventi di tali contributi verranno
utilizzati per sostenere i costi della caccia di selezione.
7)
L’entità del contributo per le spese di
gestione, le modalità di pagamento e gli eventuali punti da
assegnare per l’abbattimento dei capi a contributo, vengono
stabiliti ogni anno d’intesa tra l’ATC e la Provincia sulla
base degli obiettivi da raggiungere.
8)
I cacciatori che intendono rinunciare all'abbattimento
devono comunicarlo al più tardi durante le assemblee di
assegnazione dei capi.
I capi che si renderanno disponibili dopo le
assemblee di assegnazione e prima dell'inizio del periodo di
abbattimento, a seguito di eventuali rinunce, saranno
riassegnati a cacciatori che ne erano privi; le ulteriori
eccedenze potranno essere assegnate, nella misura massima di
1 capo per persona, ai Presidenti e Responsabili di
distretto, ai coordinatori di ATC o ad altre persone che si
siano impegnate per l'organizzazione della caccia di
selezione del proprio distretto.
9)
La Provincia, d’intesa con l’A.T.C., potrà stabilire che i
capi che non sono stati assegnati durante il periodo di
caccia estivo, o che comunque si rendessero disponibili al
termine dello stesso, potranno essere ulteriormente
assegnati, prioritariamente ai cacciatori che abbiano
ultimato gli abbattimenti dei capi di tutte le specie
assegnate, prima dell’inizio del periodo di caccia
invernale.
|