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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE DEL CAPRIOLO, CERVO, DAINO E MUFLONE IN PROVINCIA DI AREZZO

Testo Completo (microsoft word)

Art. 1

Art. 2 Art.  3

Art. 4

Art. 5 Art. 6

Art. 6 bis

Art. 7 Art. 8
Art. 9 Art.10 Art.11
Art.12 Art.13 Art.14

Art.15

Art.16 Art.17
Art.18 Art.19 Art.20
Art.21 Art.22 Art.23

 

ART. 11

 

(Assegnazione dei capi)

 

1) I cacciatori che non abbiano effettuato il numero di giornate di censimento indicate dalla provincia e dall’ ATC non  possono partecipare agli abbattimenti previsti in quella stagione.

 

2) I capi previsti nel piano di prelievo sono assegnati ai cacciatori iscritti aventi diritto all'abbattimento in base alla graduatoria e ad un meccanismo di rotazione. Tale meccanismo consiste nell'assegnare n° di capi e tipo di classe di sesso/età in relazione alle assegnazioni degli anni precedenti, in modo da colmare le differenze dovute alla diversa posizione in graduatoria.

 

3) Per la specie cervo, transitoriamente  fino alla stagione venatoria in cui venga attivato un distretto di gestione del cervo in ciascuna delle tre A.T.C. della Provincia, ai cacciatori che hanno la residenza venatoria nell’A.T.C. in cui il distretto è compreso, dovrà essere assegnato non meno del 60% del piano di abbattimento, incentivi esclusi.

Tale rapporto potrà essere variato, in relazione all’abilitazione di altri cacciatori, dalla Provincia d’intesa con l’A.T.C.

 

4) L'eventuale quota non superiore al 5 % di capi assegnabili a cacciatori non iscritti all’ A.T.C. dovrà essere destinata a cacciatori comunque abilitati e che abbiano partecipato alle giornate di censimento indicate dalla Provincia e dall’ATC.

 

5) Sono esenti  dal pagamento dell’eventuale contributo per la realizzazione del piano di gestione di cui all’Art. n° 3 comma 3 del Regolamento Regionale n° 4/96 i cacciatori di selezione  che abbiano eseguito le giornate di censimento previste nel rispettivo distretto e che abbiano assegnati come massimo i seguenti quantitativi per specie, incentivi esclusi:

 

CAPRIOLO:  n° 3 capi di cui un solo maschio;

CERVO, DAINO, MUFLONE: n° 1 capo.

 

6) I capi eccedenti i capi assegnati secondo i quantitativi di cui al comma 5) + gli incentivi, potranno essere assegnati agli stessi cacciatori iscritti al distretto con eventuale richiesta di un contributo per le spese di gestione da versare all’ATC; i proventi di tali contributi verranno utilizzati per sostenere i costi della caccia di selezione.

 

7) L’entità del contributo per le spese di gestione, le modalità di pagamento e gli eventuali punti da assegnare per l’abbattimento dei capi a contributo, vengono stabiliti ogni anno d’intesa tra l’ATC e la Provincia sulla base degli obiettivi da raggiungere.

 

8) I cacciatori che intendono rinunciare all'abbattimento devono comunicarlo al più tardi  durante le assemblee di assegnazione dei capi.

I capi che si renderanno disponibili dopo le assemblee di assegnazione e prima dell'inizio del periodo di abbattimento, a seguito di eventuali rinunce, saranno riassegnati a cacciatori che ne erano privi; le ulteriori eccedenze potranno essere assegnate, nella misura massima di 1 capo per persona, ai Presidenti e Responsabili di distretto, ai coordinatori di ATC o ad altre persone che si siano impegnate per l'organizzazione della caccia di selezione del proprio distretto.

 

9) La Provincia, d’intesa con l’A.T.C., potrà stabilire che i capi che non sono stati  assegnati durante il periodo di caccia estivo, o che comunque si rendessero disponibili al termine dello stesso, potranno essere ulteriormente assegnati, prioritariamente ai cacciatori che abbiano ultimato gli abbattimenti dei capi di tutte le specie assegnate, prima dell’inizio del periodo di caccia invernale.

 


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