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ART. 12
(Scelta
delle sottozone e dei punti di appostamento)
1)
Ogni distretto di gestione è suddiviso in sottozone di
caccia che costituiscono le unità minime in cui viene
effettuato il prelievo.
2)
In ciascun distretto il numero di sottozone tende ad essere
uguale o superiore al numero di cacciatori a saturazione.
3)
Nei distretti multispecie i responsabili individuano le
sottozone vocate per le specie daino, muflone, cervo e le
sottopongono alla Provincia per l’approvazione.
4)
Ogni cacciatore avente diritto all'abbattimento sceglie
durante l'apposita assemblea e secondo la propria posizione
in graduatoria, la sottozona in cui effettuare la caccia di
selezione.
5)
Qualora ne ravvisi la necessità, La Provincia d’intesa con
l’ATC potrà stabilire che per il periodo di caccia
invernale si proceda ad una nuova assegnazione delle
sottozone.
6)
Per la specie cervo, limitatamente al periodo
in cui non vi è gestione di altre specie, ai cacciatori
potranno essere assegnati punti predeterminati di
abbattimento, al posto delle sottozone.
7)
Nei distretti multispecie e nei distretti
daino-muflone-cervo la scelta delle sottozone avviene
secondo le indicazioni contenute nel disciplinare per la
caccia di selezione a cervidi e bovidi, approvato con
proprio atto dal Segretario Generale della Provincia.
8)
All'interno della sottozona, ciascun cacciatore individua
fino ad un massimo di 3 (tre) punti di appostamento con i
relativi punti dove sarà lasciato il mezzo di spostamento
utilizzato. I punti saranno 2 (due) per cacciatore nelle
sottozone con 2 (due) cacciatori (per un totale di 4 punti
Max.).
9)
La Provincia e l’A.T.C., possono in alcuni distretti
autorizzare la costituzione di 4 appostamenti per
cacciatore. In tal caso al cacciatore non è consentita
alcuna variazione durante ognuno dei periodi di caccia.
10)
I cacciatori consegnano ai responsabili del
distretto entro e non oltre 10 giorni prima dell’inizio di
ciascun periodo di prelievo, le carte topografiche di
ciascuna sottozona loro assegnata in scala 1:10000 o 1:5000
con sopra riportati chiaramente e con unica simbologia gli
appostamenti da utilizzare con i relativi punti macchina,
nonché il nome e cognome, distretto e n° sottozona in
stampatello leggibile. La simbologia da adottare è indicata
nel modello n° 9.
L’ubicazione degli appostamenti e dei punti
macchina sulla carta topografica deve corrispondere alla
loro reale posizione sul territorio.
Le carte dovranno essere firmate dal
cacciatore.
L’autorizzazione alla caccia di selezione
viene consegnata soltanto ai cacciatori che abbiano
consegnato la carta topografica con i relativi appostamenti
e punti macchina.
11)
I responsabili di distretto verificano le carte consegnate
dai cacciatori, e le inviano alla provincia entro giorni 5
dall’inizio di ciascun periodo di prelievo, unitamente
all’elenco riepilogativo dei cacciatori che partecipano al
prelievo con indicate le sottozone loro assegnate,
specificando i nominativi dei cacciatori che non avessero
consegnato la cartografia delle sottozone loro assegnate.
12)
Nei distretti in cui viene gestita una sola specie, dove il
numero di cacciatori è inferiore al numero di sottozone, in
ogni sottozona è ammesso di regola un solo cacciatore. Per
casi particolari, su richiesta dei responsabili è
possibile derogare a tale indicazione.
13)
Il cacciatore, dopo aver effettuato il numero minimo di
uscite indicato nel disciplinare per la caccia di
selezione, può cambiare sottozona previo assenso di uno dei
responsabili di distretto. Il cambio di sottozona è
comunicato alla Provincia tramite inserimento in cassetta
dell'apposito modulo (Modello 6) controfirmato da uno dei
responsabili, e corredato della carta topografica con
indicati gli appostamenti.
14)
Se il cacciatore si sposta in una sottozona già utilizzata
dovrà utilizzare i relativi punti di appostamento già
cartografati, se ancora esistenti. Potrà realizzare, previo
assenso di uno dei responsabili, nuovi appostamenti soltanto
se quelli già cartografati siano stati rimossi. Degli
eventuali nuovi appostamenti dovrà fornire apposita
cartografia all'ufficio caccia.
15)
Il cacciatore potrà abbattere nella sottozona che ha scelto
all’inizio del periodo di caccia estivo tutti i capi a lui
assegnati.
16)
Per la specie capriolo nel disciplinare per la caccia di
selezione sono indicati i quantitativi massimi di caprioli
abbattibili per sottozona.
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