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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE DEL CAPRIOLO, CERVO, DAINO E MUFLONE IN PROVINCIA DI AREZZO

Testo Completo (microsoft word)

Art. 1

Art. 2 Art.  3

Art. 4

Art. 5 Art. 6

Art. 6 bis

Art. 7 Art. 8
Art. 9 Art.10 Art.11
Art.12 Art.13 Art.14

Art.15

Art.16 Art.17
Art.18 Art.19 Art.20
Art.21 Art.22 Art.23

 

ART. 12

 

(Scelta delle sottozone e dei punti di appostamento)

 

1) Ogni distretto di gestione è suddiviso in sottozone di caccia che costituiscono le unità minime in cui viene effettuato il prelievo.

 

2) In ciascun distretto il numero di sottozone tende ad essere uguale o superiore al numero di cacciatori a saturazione.

 

3) Nei distretti multispecie i responsabili individuano le sottozone vocate per le specie daino, muflone, cervo e le sottopongono alla Provincia per l’approvazione.

 

4) Ogni cacciatore avente diritto all'abbattimento sceglie durante l'apposita assemblea e secondo la propria posizione in graduatoria, la sottozona in cui effettuare la caccia di selezione.

 

5) Qualora ne ravvisi la necessità, La Provincia d’intesa con l’ATC potrà stabilire che per il periodo di caccia  invernale si proceda ad una nuova assegnazione delle sottozone.

 

6) Per la specie cervo, limitatamente al periodo in cui non vi è gestione di altre specie, ai cacciatori potranno essere  assegnati punti predeterminati di abbattimento, al posto delle  sottozone.

 

7) Nei distretti multispecie e nei distretti daino-muflone-cervo la scelta delle sottozone avviene secondo le indicazioni contenute nel disciplinare per la caccia di selezione a cervidi e bovidi, approvato con proprio atto dal Segretario Generale della Provincia.

 

8) All'interno della sottozona, ciascun cacciatore individua fino ad un massimo di 3 (tre) punti di appostamento con i relativi punti dove sarà lasciato il mezzo di spostamento utilizzato.  I punti saranno 2 (due) per cacciatore nelle sottozone con 2 (due) cacciatori (per un totale di 4 punti Max.).

 

9) La Provincia e l’A.T.C.,  possono in alcuni distretti   autorizzare la costituzione di 4 appostamenti  per  cacciatore. In tal caso al cacciatore non è consentita alcuna variazione durante ognuno dei periodi di caccia.

 

10) I cacciatori consegnano ai responsabili del distretto entro e non oltre 10 giorni prima dell’inizio di ciascun  periodo di prelievo, le carte topografiche di ciascuna sottozona loro assegnata in scala 1:10000 o 1:5000 con sopra riportati chiaramente e con unica simbologia gli appostamenti da utilizzare con i relativi punti macchina, nonché il nome e cognome, distretto e n° sottozona in stampatello leggibile. La simbologia da adottare è indicata nel modello n° 9.

L’ubicazione degli appostamenti e dei punti macchina sulla carta topografica deve corrispondere alla loro reale posizione sul territorio.

Le carte dovranno essere firmate dal cacciatore.

L’autorizzazione alla caccia di selezione viene consegnata soltanto ai cacciatori che abbiano consegnato la carta topografica con i relativi appostamenti e punti macchina.

 

11) I responsabili di distretto verificano le carte consegnate dai cacciatori, e le inviano alla provincia entro giorni 5 dall’inizio di ciascun periodo di prelievo, unitamente all’elenco riepilogativo dei cacciatori che partecipano al prelievo con indicate le sottozone loro assegnate, specificando i nominativi dei cacciatori che non avessero consegnato la cartografia delle sottozone loro assegnate.

 

12) Nei distretti in cui viene gestita una sola specie, dove il numero di cacciatori è inferiore al numero di sottozone, in ogni sottozona è ammesso di regola un solo cacciatore. Per casi particolari, su richiesta  dei responsabili  è possibile derogare a tale indicazione.

 

13) Il cacciatore, dopo aver effettuato il numero minimo di uscite indicato nel disciplinare per la caccia di selezione,  può cambiare sottozona previo assenso di uno dei responsabili di distretto. Il cambio di sottozona è comunicato alla Provincia tramite inserimento in cassetta dell'apposito modulo (Modello 6) controfirmato da uno dei responsabili, e corredato della carta topografica con indicati gli appostamenti.

 

14) Se il cacciatore si sposta in una sottozona già utilizzata dovrà utilizzare i relativi punti di appostamento già cartografati, se ancora esistenti. Potrà realizzare, previo assenso di uno dei responsabili, nuovi appostamenti soltanto se quelli già cartografati siano stati rimossi. Degli eventuali nuovi appostamenti dovrà fornire apposita cartografia all'ufficio caccia.

 

15) Il cacciatore potrà abbattere nella sottozona che ha scelto all’inizio del periodo di caccia estivo tutti i capi a lui assegnati.

 

16) Per la specie capriolo nel disciplinare per la caccia di selezione sono indicati i quantitativi massimi di caprioli abbattibili per sottozona.

 


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