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ART.
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(Periodi
ed orari di caccia)
1)
La caccia di selezione ai cervidi e bovidi
si svolge durante uno o più periodi scelti, all’interno
dei seguenti periodi:
-
tra il 1 agosto e il 18 settembre;
-
tra il 1 gennaio e il 15 marzo.
La definizione esatta dei
periodi di caccia è specificata nel calendario venatorio
provinciale e nell’autorizzazione di caccia consegnata a
ciascun cacciatore.
2)
Nei distretti multispecie di cervo, durante il periodo di
caccia al cervo è consentita la caccia al capriolo
all’interno delle sottozone o aree vocate per il cervo; ai
soli cacciatori iscritti ai distretti di capriolo.
2
bis) Eventuali periodi di
prelievo diversi potranno essere decisi in base ad esigenze
tecniche, con il parere favorevole dell'INFS, nel rispetto
delle normative vigenti.
3)
La caccia di selezione è comunque vietata il giorno 15
agosto.
4)
L'esercizio della caccia di selezione è consentito da un'ora
prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.
5) Durante le
uscite di caccia di selezione a cervidi e bovidi al
cacciatore è comunque vietato, in ogni periodo, esercitare
la caccia su altre specie diverse da quelle indicate
nell’autorizzazione di caccia.
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