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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE DEL CAPRIOLO, CERVO, DAINO E MUFLONE IN PROVINCIA DI AREZZO

Testo Completo (microsoft word)

Art. 1

Art. 2 Art.  3

Art. 4

Art. 5 Art. 6

Art. 6 bis

Art. 7 Art. 8
Art. 9 Art.10 Art.11
Art.12 Art.13 Art.14

Art.15

Art.16 Art.17
Art.18 Art.19 Art.20
Art.21 Art.22 Art.23

 

ART. 13

 

 (Periodi ed orari di caccia)

 

1)     La caccia di selezione ai cervidi e bovidi  si svolge durante uno o più periodi scelti,   all’interno dei seguenti periodi:

 

-         tra il 1 agosto e il 18 settembre;

-         tra il 1 gennaio e il 15 marzo.

 

La definizione esatta dei periodi di caccia è  specificata nel calendario venatorio provinciale e nell’autorizzazione di caccia consegnata a ciascun cacciatore.

 

2) Nei distretti multispecie di cervo, durante il periodo di caccia al cervo è consentita la caccia al capriolo all’interno delle sottozone o aree vocate per il cervo; ai soli cacciatori iscritti ai distretti di capriolo.

 

2 bis) Eventuali periodi di prelievo diversi potranno essere decisi in base ad esigenze tecniche, con il parere favorevole dell'INFS, nel rispetto delle normative vigenti.

 

3) La caccia di selezione è comunque vietata il giorno 15 agosto.

 

4) L'esercizio della caccia di selezione è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora  dopo il tramonto.

 

5) Durante le uscite di caccia di selezione a cervidi e bovidi al cacciatore è comunque vietato, in ogni periodo, esercitare la caccia su altre specie diverse da quelle indicate nell’autorizzazione di caccia.

 


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