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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE DEL CAPRIOLO, CERVO, DAINO E MUFLONE IN PROVINCIA DI AREZZO

Testo Completo (microsoft word)

Art. 1

Art. 2 Art.  3

Art. 4

Art. 5 Art. 6

Art. 6 bis

Art. 7 Art. 8
Art. 9 Art.10 Art.11
Art.12 Art.13 Art.14

Art.15

Art.16 Art.17
Art.18 Art.19 Art.20
Art.21 Art.22 Art.23

 

ART. 14

 

 (Tecniche di caccia)

 

1) La caccia viene effettuata all'aspetto utilizzando un appostamento, sopraelevato od a terra.

 

2) Per l'esercizio della caccia di selezione è consentito di costituire, mantenere e utilizzare  l'appostamento per tutta la durata di ciascun  periodo di caccia di selezione.

 

3) Gli appostamenti potranno essere mantenuti anche per più stagioni di caccia con il consenso scritto del proprietario.

 

4) Il consenso del proprietario deve essere presentato ogni anno prima dell’inizio della stagione di caccia, unitamente alla cartina degli appostamenti di caccia.

 

5) Senza il consenso di cui ai comma 4 e 5, il  cacciatore dovrà rimuovere completamente tutti gli appostamenti da lui realizzati  entro giorni tre (3) dal termine di ciascun  periodo di caccia di selezione, o entro giorni cinque (5) dal completamento dell'abbattimento o dalla data di spostamento in altra sottozona. Nel caso che entro giorni cinque (5) un cacciatore subentri negli appostamenti utilizzati in precedenza da altro cacciatore la rimozione degli appostamenti è compito di quest'ultimo.

 

6) Per la caccia di selezione sono utilizzabili esclusivamente armi a canna rigata a caricamento singolo o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore, per ciascuna specie a:

 

mm 5,6 per il capriolo;

mm 6 per il muflone;

mm 6,5 per il daino;

mm 7 per il cervo;

 

e  con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40. E' altresì consentito l'uso di fucili a 2 o 3 canne con obbligo dell'uso esclusivo della canna rigata.

 

7) E' fatto comunque divieto di  portare durante la caccia di selezione cartucce con munizione spezzata o a palla asciutta per fucili ad anima liscia.

 

8) Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di ingrandimento (cannocchiale).

 

9) E' fatto divieto durante la caccia di selezione detenere, anche all’interno del veicolo utilizzato per la caccia di selezione, mezzi e strumenti vietati di caccia, compresi anche i congegni di puntamento, sorgenti artificiali di luce da applicare alla carabina, silenziatori.

 

10) Per la caccia al cervo l’utilizzo di apparecchi radio ricetrasmittenti è consentito, nel rispetto delle normative vigenti e previa dichiarazione alla Provincia e ATC della frequenza impiegata,  soltanto nella fase di recupero del capo abbattuto o ferito.

 

11) E’ fatto divieto di tenere l’arma carica, anche se in custodia, al di fuori dell’appostamento di caccia.

 


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