ART. 14
(Tecniche
di caccia)
1)
La caccia viene effettuata all'aspetto utilizzando un
appostamento, sopraelevato od a terra.
2)
Per l'esercizio della caccia di selezione è consentito
di costituire, mantenere e utilizzare
l'appostamento per tutta la durata di ciascun periodo di
caccia di selezione.
3) Gli
appostamenti potranno essere mantenuti anche per più
stagioni di caccia con il consenso scritto del proprietario.
4) Il consenso
del proprietario deve essere presentato ogni anno prima
dell’inizio della stagione di caccia, unitamente alla
cartina degli appostamenti di caccia.
5)
Senza il consenso di cui ai comma 4 e 5, il cacciatore
dovrà rimuovere completamente tutti gli appostamenti da lui
realizzati entro giorni tre (3) dal termine di ciascun
periodo di caccia di selezione, o entro giorni cinque (5)
dal completamento dell'abbattimento o dalla data di
spostamento in altra sottozona. Nel caso che entro giorni
cinque (5) un cacciatore subentri negli appostamenti
utilizzati in precedenza da altro cacciatore la rimozione
degli appostamenti è compito di quest'ultimo.
6)
Per la caccia di selezione sono utilizzabili esclusivamente
armi a canna rigata a caricamento singolo o a ripetizione
semiautomatica di calibro non inferiore, per ciascuna specie
a:
mm 5,6 per il capriolo;
mm 6 per il muflone;
mm 6,5 per il daino;
mm 7 per il cervo;
e con bossolo a vuoto di altezza non
inferiore a mm 40. E' altresì consentito l'uso di fucili a 2
o 3 canne con obbligo dell'uso esclusivo della canna rigata.
7)
E' fatto comunque divieto di portare durante la caccia di
selezione cartucce con munizione spezzata o a palla asciutta
per fucili ad anima liscia.
8)
Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve
essere munita di ottica di ingrandimento (cannocchiale).
9)
E' fatto divieto durante la caccia di selezione detenere,
anche all’interno del veicolo utilizzato per la caccia di
selezione, mezzi e strumenti vietati di caccia, compresi
anche i congegni di puntamento, sorgenti artificiali di luce
da applicare alla carabina, silenziatori.
10)
Per la caccia al cervo l’utilizzo di apparecchi radio
ricetrasmittenti è consentito, nel rispetto delle normative
vigenti e previa dichiarazione alla Provincia e ATC della
frequenza impiegata, soltanto nella fase di recupero del
capo abbattuto o ferito.
11)
E’ fatto divieto di tenere l’arma carica, anche se in
custodia, al di fuori dell’appostamento di caccia.
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