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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE DEL CAPRIOLO, CERVO, DAINO E MUFLONE IN PROVINCIA DI AREZZO

Testo Completo (microsoft word)

Art. 1

Art. 2 Art.  3

Art. 4

Art. 5 Art. 6

Art. 6 bis

Art. 7 Art. 8
Art. 9 Art.10 Art.11
Art.12 Art.13 Art.14

Art.15

Art.16 Art.17
Art.18 Art.19 Art.20
Art.21 Art.22 Art.23

 

ART. 15

 

(Controllo di cervidi e bovidi durante la caccia di selezione)

 

1) La Provincia, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati nel Piano faunistico venatorio provinciale, può autorizzare i cacciatori  che partecipano alla caccia di selezione, purchè abilitati,  ad effettuare durante il periodo ordinario  di caccia, l’abbattimento di soggetti di daino, muflone e cervo, in  aree e secondo quantitativi stabiliti dalla Provincia stessa con propri atti. Tali abbattimenti programmati si definiscono controllo ordinario.

 

2) Il numero di capi, i relativi bolli da applicare ai capi abbattuti, le modalità di controllo dei capi, la destinazione delle spoglie e dei trofei saranno indicate nell’autorizzazione rilasciata al cacciatore e nelle istruzioni allegate.

 

3) Il controllo ordinario non costituisce gestione di seconda specie ai sensi dell’Art 2 comma 6.

 

4) I capi abbattuti in regime di controllo ordinario non danno punteggio ai fini della graduatoria.

 

5) Ai cacciatori che usufruiscono del regime di controllo ordinario di una determinata specie nel proprio distretto di capriolo  è vietato effettuare nello stesso giorno uscite di caccia in un altro distretto dove è gestita tale specie. Tale norma non si applica nel caso in in cui nel distretto venga effettuato il controllo diretto di tutti i capi abbattuti da parte dei responsabili o del personale della Provincia.

 

6) Per le specie cervo, daino e muflone, e per il capriolo limitatamente ai distretti in cui sia stata accertata una densità superiore alla densità obiettivo fissata dal PFVP, qualora durante i periodi ordinari di caccia di selezione non sia stato possibile realizzare il piano di prelievo in misura superiore al 70%, la Provincia potrà completare i suddetti piani nel periodo 1 febbraio-15 marzo, utilizzando come operatori i cacciatori abilitati alle singole specie e che abbiano fatto domanda di partecipare agli interventi di controllo di fauna selvatica ai sensi dell’art. 37 della L.R.T. n. 3/94. Tale completamento dei piani è definito controllo straordinario.

 


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