ART.
15
(Controllo
di cervidi e bovidi durante la caccia di selezione)
1)
La Provincia, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di
gestione individuati nel Piano faunistico venatorio
provinciale, può autorizzare i cacciatori che partecipano
alla caccia di selezione, purchè abilitati, ad effettuare
durante il periodo ordinario di caccia, l’abbattimento di
soggetti di daino, muflone e cervo, in aree e secondo
quantitativi stabiliti dalla Provincia stessa con propri
atti. Tali abbattimenti programmati si definiscono controllo
ordinario.
2)
Il numero di capi, i relativi bolli da applicare ai capi
abbattuti, le modalità di controllo dei capi, la
destinazione delle spoglie e dei trofei saranno indicate
nell’autorizzazione rilasciata al cacciatore e nelle
istruzioni allegate.
3)
Il controllo ordinario non costituisce
gestione di seconda specie ai sensi dell’Art 2 comma 6.
4)
I capi abbattuti in regime di controllo
ordinario non danno punteggio ai fini della graduatoria.
5)
Ai cacciatori che usufruiscono del regime di controllo
ordinario di una determinata specie nel proprio distretto di
capriolo è vietato effettuare nello stesso giorno uscite di
caccia in un altro distretto dove è gestita tale specie.
Tale norma non si applica nel caso in in cui nel distretto
venga effettuato il controllo diretto di tutti i capi
abbattuti da parte dei responsabili o del personale della
Provincia.
6)
Per le specie cervo, daino e muflone, e per
il capriolo limitatamente ai distretti in cui sia stata
accertata una densità superiore alla densità obiettivo
fissata dal PFVP, qualora durante i periodi ordinari di
caccia di selezione non sia stato possibile realizzare il
piano di prelievo in misura superiore al 70%, la Provincia
potrà completare i suddetti piani nel periodo 1 febbraio-15
marzo, utilizzando come operatori i cacciatori abilitati
alle singole specie e che abbiano fatto domanda di
partecipare agli interventi di controllo di fauna selvatica
ai sensi dell’art. 37 della L.R.T. n. 3/94. Tale
completamento dei piani è definito controllo straordinario.
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