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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE DEL CAPRIOLO, CERVO, DAINO E MUFLONE IN PROVINCIA DI AREZZO

Testo Completo (microsoft word)

Art. 1

Art. 2 Art.  3

Art. 4

Art. 5 Art. 6

Art. 6 bis

Art. 7 Art. 8
Art. 9 Art.10 Art.11
Art.12 Art.13 Art.14

Art.15

Art.16 Art.17
Art.18 Art.19 Art.20
Art.21 Art.22 Art.23

 

ART. 16

 

(Esercizio di caccia)

 

1) Ogni cacciatore può esercitare la caccia soltanto se in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dalla Provincia e dall’A.T.C.

 

2) Ogni cacciatore deve, prima di recarsi all'appostamento, compilare in duplice copia (madre e figlia) e senza differenze il  modulo A del libretto per la caccia di selezione fornitogli dalla Provincia, specificando sempre l’orario di inserimento in cassetta. Quindi deve staccare il modulo A "figlia"  e inserirlo nella apposita cassetta predisposta dalla Provincia.

 

3) L’inserimento del modulo A e l’annotazione della giornata di caccia nel tesserino venatorio attivano, a tutti gli effetti di legge e regolamento, la giornata di caccia.

L’annotazione della giornata di caccia nel tesserino deve avvenire soltanto al momento dell’inizio dell’esercizio di caccia.

Qualora il cacciatore, per motivi oggettivi, dopo aver imbucato il modulo A, e comunque prima di iniziare l’esercizio di caccia, non possa effettuare l’uscita di caccia segnalata, dovrà immediatamente e senza ritardo annullare l’uscita inserendo nella cassetta l’apposito modulo n° 9  debitamente compilato e specificando l’ora di inserimento in cassetta.

 

4) Al termine dell'uscita di caccia il cacciatore deve, in caso che abbia effettuato spari o anche abbia udito spari di altri cacciatori, compilare sempre in duplice copia e senza differenze il modulo B, specificando sempre l’orario di inserimento in cassetta, ed imbucare il modulo "figlia" nella cassetta.

 

5) Nel caso che il cacciatore abbia effettuato spari dovrà sempre specificarne l’esito (abbattimento, ferimento, padella),  indicando sempre la classe di sesso ed età a cui ha sparato.

 

6) Il cacciatore deve usare progressivamente e numerare le pagine del libretto, utilizzando una pagina per ciascuna uscita di caccia effettuata.

 

7) Il numero di uscite che il cacciatore può effettuare in ogni giornata è indicato nel disciplinare per la caccia di selezione.

 

8) Qualora l’Amministrazione Provinciale istituisca un servizio automatizzato per la prenotazione delle uscite i cacciatori dovranno uniformarsi alle nuove procedure contenute in apposito decreto dirigenziale.

 

9) Il cacciatore deve esporre all’interno dell’autovettura l’apposito contrassegno di riconoscimento rilasciato dall’Amministrazione Provinciale e, qualora richiesto, il registro delle uscite.

 

10) Al termine della stagione di caccia, nelle date e luoghi  indicati nelle istruzioni di caccia, il cacciatore deve riconsegnare il libretto per la caccia di selezione. In caso non siano stati effettuati abbattimenti il libretto può essere riconsegnato  al soggetto indicato nelle istruzioni anche a mezzo di raccomandata.

 

11) In caso di smarrimento dei marchi inamovibili, del contrassegno di riconoscimento o del libretto delle uscite, il cacciatore dovrà darne comunicazione scritta, anche via fax, alla Provincia entro le successive 24 ore. Il cacciatore non potrà comunque effettuare uscite di caccia prima di aver ottenuto nuovamente dalla Provincia quanto smarrito.

 

12) In caso di ripetuto smarrimento di bolli, la Provincia si riserva di non effettuare la sostituzione e di cancellare i relativi capi da abbattere dall’autorizzazione.

 


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