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ART.
16
(Esercizio
di caccia)
1)
Ogni cacciatore può esercitare la caccia soltanto se in
possesso della relativa autorizzazione rilasciata dalla
Provincia e dall’A.T.C.
2)
Ogni cacciatore deve, prima di recarsi all'appostamento,
compilare in duplice copia (madre e figlia) e senza
differenze il modulo A del libretto per la caccia di
selezione fornitogli dalla Provincia, specificando sempre
l’orario di inserimento in cassetta. Quindi deve staccare il
modulo A "figlia" e inserirlo nella apposita cassetta
predisposta dalla Provincia.
3)
L’inserimento del modulo A e l’annotazione della giornata di
caccia nel tesserino venatorio attivano, a tutti gli effetti
di legge e regolamento, la giornata di caccia.
L’annotazione della giornata di caccia nel
tesserino deve avvenire soltanto al momento dell’inizio
dell’esercizio di caccia.
Qualora il cacciatore, per motivi oggettivi,
dopo aver imbucato il modulo A, e comunque prima di iniziare
l’esercizio di caccia, non possa effettuare l’uscita di
caccia segnalata, dovrà immediatamente e senza ritardo
annullare l’uscita inserendo nella cassetta l’apposito
modulo n° 9 debitamente compilato e specificando l’ora
di inserimento in cassetta.
4)
Al termine dell'uscita di caccia il cacciatore deve, in caso
che abbia effettuato spari o anche abbia udito spari di
altri cacciatori, compilare sempre in duplice copia e senza
differenze il modulo B, specificando sempre l’orario di
inserimento in cassetta, ed imbucare il modulo "figlia"
nella cassetta.
5)
Nel caso che il cacciatore abbia effettuato
spari dovrà sempre specificarne l’esito (abbattimento,
ferimento, padella), indicando sempre la classe di sesso ed
età a cui ha sparato.
6)
Il cacciatore deve usare progressivamente e numerare le
pagine del libretto, utilizzando una pagina per ciascuna
uscita di caccia effettuata.
7)
Il numero di uscite che il cacciatore può effettuare in ogni
giornata è indicato nel disciplinare per la caccia di
selezione.
8)
Qualora l’Amministrazione Provinciale istituisca un servizio
automatizzato per la prenotazione delle uscite i cacciatori
dovranno uniformarsi alle nuove procedure contenute in
apposito decreto dirigenziale.
9) Il cacciatore
deve esporre all’interno dell’autovettura l’apposito
contrassegno di riconoscimento rilasciato
dall’Amministrazione Provinciale e, qualora richiesto, il
registro delle uscite.
10)
Al termine della stagione di caccia, nelle date e luoghi
indicati nelle istruzioni di caccia, il cacciatore deve
riconsegnare il libretto per la caccia di selezione. In caso
non siano stati effettuati abbattimenti il libretto può
essere riconsegnato al soggetto indicato nelle istruzioni
anche a mezzo di raccomandata.
11) In caso di
smarrimento dei marchi inamovibili, del contrassegno di
riconoscimento o del libretto delle uscite, il cacciatore
dovrà darne comunicazione scritta, anche via fax, alla
Provincia entro le successive 24 ore. Il cacciatore non
potrà comunque effettuare uscite di caccia prima di aver
ottenuto nuovamente dalla Provincia quanto smarrito.
12)
In caso di ripetuto smarrimento di bolli, la Provincia si
riserva di non effettuare la sostituzione e di cancellare i
relativi capi da abbattere dall’autorizzazione.
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