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ART.
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(Abbattimento)
1)
Effettuato l'abbattimento il cacciatore deve, immediatamente
e sul posto, applicare al capo abbattuto il marchio
inamovibile, fornitogli dalla Provincia o dall’ATC e
indicato nell’autorizzazione. Le modalità di applicazione
del marchio sono indicate nel disciplinare per la caccia di
selezione. Il cacciatore deve inoltre segnalare il punto di
abbattimento in modo da poterlo indicare, in caso di
controllo.
2)
Nel caso che debba abbattere ancora un altro capo, il
cacciatore può, dopo aver applicato il contrassegno al capo
abbattuto, proseguire l'appostamento fino al termine
dell'uscita di caccia.
3)
Effettuato l'abbattimento o comunque uno sparo, o comunque
terminato l'appostamento, il cacciatore deve recarsi presso
la cassetta ed imbucare subito il modulo B "figlia",
specificando in caso di abbattimento seguito da recupero
sempre il luogo di sventramento ed ora di inserimento in
cassetta.
4)
Imbucato il modulo B il cacciatore deve seguire le
indicazioni contenute nel disciplinare per la caccia di
selezione o nelle istruzioni annuali di caccia fornite
dalla Provincia e relative al controllo del capo abbattuto.
Al cacciatore potrà essere richiesto dalla provincia di
portare il capo presso un centro di raccolta e controllo
per la verifica dell’abbattimento e per l’esecuzione delle
operazioni di pesatura e di raccolta dei campioni
bio-sanitari del capo abbattuto.
5)
Qualora il marchio inamovibile sia accidentalmente
danneggiato o perduto durante il trasporto del capo
abbattuto dal punto di recupero all’automezzo, il cacciatore
deve darne comunicazione immediata alla Provincia o, se non
rintracciabile, al coordinatore o ad un responsabile.
Successivamente, entro 24 ore dall’abbattimento, il
cacciatore dovrà comunicare lo smarrimento via fax alla
Provincia.
6)
In caso di abbattimento, il cacciatore deve attendere presso
la cassetta 15 minuti dall’orario di inserimento in cassetta
per consentire al personale di Vigilanza un eventuale
controllo del capo abbattuto.
7)
Nel caso che il cacciatore abbia messo a bersaglio più
spari per abbattere il capo, lo dovrà far visionare,
possibilmente presso la cassetta, ad uno dei responsabili o
al coordinatore di A.T.C., per la verifica del numero
effettivo di colpi a segno. Il responsabile o coordinatore
di A.T.C. dovrà controfirmare la scheda B imbucata dal
cacciatore o la scheda di pesatura. In caso contrario i
colpi saranno computati come padelle.
8)
Trascorsi 15 minuti il cacciatore si recherà nel luogo
indicato sul modulo B per eseguire le operazioni di pesatura
e di raccolta eventuale dei campioni bio-sanitari del capo
abbattuto.
9)
Il Cacciatore dovrà rilevare su ogni singolo capo abbattuto
tutti i parametri richiesti dalla Provincia e riportarli su
apposito modulo (Modello 7) secondo le modalità ivi
indicate. Qualora richiesto dovrà prelevare e conservare
campioni bio-sanitari.
10)
Al cacciatore potrà essere richiesto di conservare la parte
anatomica con il contrassegno chiuso ed integro per
consegnarla alla Provincia nei tempi indicati. Tale
operazione è obbligatoria nel caso che il capo non sia stato
verificato presso il centro di raccolta e controllo.
11)
Effettuato l'abbattimento il cacciatore deve avvisare, entro
24 ore, uno dei responsabili di distretto dell'avvenuto
abbattimento, indicando la classe di sesso ed età del capo
abbattuto e specificando eventuali errori di abbattimento.
Nel caso di errore di abbattimento dovrà tenere a
disposizione la testa dell'animale per il controllo
dell'età.
12)
Qualora i pesi registrati dal cacciatore
siano non verosimili e/o chiaramente incongruenti con le
misure biometriche della mandibole e/o del trofeo la
Provincia può chiedere al cacciatore, per i successivi
abbattimenti, di eseguire le operazioni di pesatura insieme
ad un responsabile, o di portare il capo presso un centro di
raccolta per la verifica.
13)
I presidenti di distretto comunicano alla provincia e all’A.T.C.
i risultati degli abbattimenti entro 30 giorni dalla
chiusura della caccia di selezione.
14)
Quando il cacciatore ha completato l’abbattimento dei capi a
propria disposizione deve imbucare nella cassetta
l’autorizzazione di caccia.
15) In caso di
ripetuti errori di tiro è facoltà della Provincia richiedere
al cacciatore una verifica della propria idoneità di tiro
secondo le modalità di cui all’art. 2, comma 1 bis) del
presente regolamento.
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