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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE DEL CAPRIOLO, CERVO, DAINO E MUFLONE IN PROVINCIA DI AREZZO

Testo Completo (microsoft word)

Art. 1

Art. 2 Art.  3

Art. 4

Art. 5 Art. 6

Art. 6 bis

Art. 7 Art. 8
Art. 9 Art.10 Art.11
Art.12 Art.13 Art.14

Art.15

Art.16 Art.17
Art.18 Art.19 Art.20
Art.21 Art.22 Art.23

 

ART.  17

 

 (Abbattimento)

 

1) Effettuato l'abbattimento il cacciatore deve, immediatamente e sul posto, applicare al capo abbattuto il marchio inamovibile, fornitogli dalla Provincia o dall’ATC  e indicato nell’autorizzazione. Le modalità di applicazione del marchio sono indicate nel disciplinare per la caccia di selezione. Il cacciatore deve inoltre segnalare il punto di abbattimento in modo da poterlo indicare, in caso di controllo.

 

2) Nel caso che  debba abbattere ancora un altro capo, il cacciatore può, dopo aver applicato il contrassegno al capo abbattuto, proseguire l'appostamento fino al termine dell'uscita di caccia.

 

3) Effettuato l'abbattimento o comunque uno sparo, o  comunque terminato l'appostamento, il cacciatore deve recarsi presso la cassetta ed imbucare subito  il modulo B "figlia", specificando in caso di abbattimento seguito da recupero sempre il luogo di sventramento ed ora di inserimento in cassetta.

 

4) Imbucato il modulo B il cacciatore deve seguire le indicazioni contenute nel disciplinare per la caccia di selezione o nelle istruzioni annuali di caccia  fornite dalla Provincia e  relative al controllo del capo abbattuto. Al cacciatore potrà essere  richiesto dalla provincia  di portare il capo presso un  centro di raccolta e controllo  per la verifica dell’abbattimento e per l’esecuzione delle operazioni di pesatura e di raccolta  dei campioni bio-sanitari del capo abbattuto.

 

5) Qualora il marchio inamovibile sia accidentalmente danneggiato o perduto durante il trasporto del capo abbattuto dal punto di recupero all’automezzo, il cacciatore deve darne comunicazione immediata alla Provincia o, se non rintracciabile, al coordinatore o ad un responsabile. Successivamente, entro 24 ore dall’abbattimento, il cacciatore dovrà comunicare lo smarrimento via fax alla Provincia.

 

6) In caso di abbattimento, il cacciatore deve attendere presso la cassetta 15 minuti dall’orario di inserimento in cassetta per consentire al personale di Vigilanza un eventuale controllo del capo abbattuto.

 

7) Nel caso che il cacciatore abbia messo a bersaglio  più spari per abbattere il capo,  lo dovrà far visionare, possibilmente presso la cassetta,  ad uno dei responsabili o al coordinatore di A.T.C., per la verifica del numero effettivo di colpi a segno. Il responsabile o coordinatore di A.T.C. dovrà controfirmare la scheda B imbucata dal cacciatore o la scheda di pesatura. In caso contrario i colpi saranno computati come padelle.

 

8) Trascorsi 15 minuti il cacciatore si recherà nel luogo indicato sul modulo B per eseguire le operazioni di pesatura e di raccolta eventuale dei campioni bio-sanitari del capo abbattuto.

 

9) Il Cacciatore dovrà rilevare su ogni singolo capo abbattuto tutti i parametri richiesti dalla Provincia e riportarli su apposito modulo (Modello 7) secondo le modalità ivi indicate. Qualora richiesto dovrà prelevare e conservare campioni bio-sanitari.

 

10) Al cacciatore potrà essere richiesto di  conservare la parte anatomica con il  contrassegno chiuso ed integro per consegnarla  alla Provincia nei tempi indicati. Tale operazione è obbligatoria nel caso che il capo non sia stato verificato presso il centro di raccolta e controllo.

 

11) Effettuato l'abbattimento il cacciatore deve avvisare, entro 24 ore,  uno dei responsabili di distretto dell'avvenuto abbattimento, indicando la classe di sesso ed età del capo abbattuto e specificando eventuali errori di abbattimento. Nel caso di errore di abbattimento dovrà tenere a disposizione la testa dell'animale per il controllo dell'età.

 

12) Qualora i pesi registrati dal cacciatore siano non verosimili e/o chiaramente incongruenti con le misure biometriche della mandibole e/o del trofeo la Provincia può chiedere al cacciatore, per i successivi abbattimenti, di eseguire le operazioni di pesatura insieme ad un responsabile, o di portare il capo presso un centro di raccolta per la verifica.

 

13) I presidenti di distretto comunicano alla provincia e all’A.T.C. i risultati degli abbattimenti entro 30 giorni dalla chiusura della caccia di selezione.

 

14) Quando il cacciatore ha completato l’abbattimento dei capi a propria disposizione deve imbucare nella cassetta l’autorizzazione di caccia.

 

15) In caso di ripetuti errori di tiro è facoltà della Provincia richiedere al cacciatore una verifica della propria idoneità di tiro secondo le modalità di cui all’art. 2, comma 1 bis) del presente regolamento.

 


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