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ART.
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(Accertamento
dopo lo sparo e recupero dei capi feriti)
1)
In caso di sparo il cacciatore deve in ogni caso verificarne
l’esito ispezionando il punto interessato.
2)
Nel caso che il cacciatore rilevi segni di
ferimento, deve segnalare il punto in modo da poterlo
indicare al conduttore del cane da recupero, astenersi dal
seguire o alterare la traccia, recarsi presso la
cassetta ed imbucare il modulo B, specificando il ferimento
e la classe di sesso-età del capo ferito.
Il cacciatore deve quindi avvertire uno dei
responsabili di distretto e cercare di reperire il personale
autorizzato della stazione di recupero ungulati feriti.
2 bis)
Il recupero dovrà essere effettuato in presenza di un
conduttore di cani da traccia abilitato ai sensi del comma 1
(lett. d) dell’art. 87 del D.P.G.R. 25 febbraio 2005, n°
13/R.
Il conduttore abilitato potrà
essere autorizzato dalla Provincia ad effettuare il recupero
utilizzando armi con o senza ottica di puntamento.
3)
La Provincia, nel piano di prelievo annuale, potrà indicare
in quali distretti il recupero potrà essere effettuato dal
cacciatore accompagnato da un vigile provinciale, anche
utilizzando un cane e, qualora dopo ricerca telefonica, il
servizio di vigilanza non sia stato rintracciato, il
cacciatore potrà procedere al recupero, anche con un cane,
accompagnato da un responsabile del distretto.
4)
Il tentativo di recupero deve essere sempre segnalato
mediante apposito modulo (Modello 8) inserito nella
cassetta, usualmente utilizzata dal cacciatore, prima di
iniziare il recupero.
Al termine del recupero, l'esito dello stesso
dovrà essere ugualmente segnalato mediante lo stesso
modello.
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