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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE DEL CAPRIOLO, CERVO, DAINO E MUFLONE IN PROVINCIA DI AREZZO

Testo Completo (microsoft word)

Art. 1

Art. 2 Art.  3

Art. 4

Art. 5 Art. 6

Art. 6 bis

Art. 7 Art. 8
Art. 9 Art.10 Art.11
Art.12 Art.13 Art.14

Art.15

Art.16 Art.17
Art.18 Art.19 Art.20
Art.21 Art.22 Art.23

ART. 19

 

(Detenzione del capo abbattuto)

 

1) La carcassa del  capo abbattuto nel rispetto delle normative vigenti e del presente regolamento è di proprietà del cacciatore.

 

2) Per i capi abbattuti in regime di controllo ordinario o straordinario ai sensi dell’art. 15, e per i capi assegnati oltre il numero di cui all’art. 11 comma 5) del presente regolamento, incentivi esclusi, l’ATC e la Provincia potranno chiedere al cacciatore la destinazione di parte della carcassa per scopi di beneficenza o per i proprietari o conduttori dei fondi compresi entro il distretto.

 

3) Il trofeo delle specie capriolo, daino, muflone abbattuti nel rispetto delle normative vigenti e del presente regolamento sono di proprietà del cacciatore. L’autorizzazione di caccia rilasciata dalla Provincia e dall’ATC costituisce autorizzazione alla detenzione dei suddetti trofei ai fini della legge sulla tassidermia n. 3/95.

 

4) Il trofeo dei maschi adulti  di cervo è di proprietà della Provincia che ne affida la detenzione al cacciatore che ha realizzato l’abbattimento; qualora il cacciatore non sia più interessato alla detenzione del trofeo lo deve restituire alla Provincia.


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