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ART.
19
(Detenzione del capo abbattuto)
1)
La carcassa del capo abbattuto nel rispetto delle normative
vigenti e del presente regolamento è di proprietà del
cacciatore.
2)
Per i capi abbattuti in regime di controllo ordinario o
straordinario ai sensi dell’art. 15, e per i capi assegnati
oltre il numero di cui all’art. 11 comma 5) del presente
regolamento, incentivi esclusi, l’ATC e la Provincia
potranno chiedere al cacciatore la destinazione di parte
della carcassa per scopi di beneficenza o per i proprietari
o conduttori dei fondi compresi entro il distretto.
3)
Il trofeo delle specie capriolo, daino, muflone abbattuti
nel rispetto delle normative vigenti e del presente
regolamento sono di proprietà del cacciatore.
L’autorizzazione di caccia rilasciata dalla Provincia e
dall’ATC costituisce autorizzazione alla detenzione dei
suddetti trofei ai fini della legge sulla tassidermia n.
3/95.
4)
Il trofeo dei maschi adulti di cervo è di proprietà della
Provincia che ne affida la detenzione al cacciatore che ha
realizzato l’abbattimento; qualora il cacciatore non sia più
interessato alla detenzione del trofeo lo deve restituire
alla Provincia. |