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ART.
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(Riconsegna
materiale)
1)
Ogni cacciatore al termine di ciascun periodo di caccia di
selezione deve consegnare al Servizio caccia o ad altro
soggetto indicato nel disciplinare della caccia di selezione
o nelle istruzioni di caccia, secondo il calendario indicato
annualmente, il seguente materiale:
a)
libretto
delle uscite per la caccia di selezione;
b)
modulo
riepilogativo delle uscite di caccia, capi osservati, e
spari effettuati fornito dalla Provincia, debitamente
compilato in ogni sua parte;
c) contrassegni numerati non utilizzati;
d) scheda di abbattimento (Modello 7)
debitamente compilata per ciascun capo abbattuto;
e) entrambe le mandibole (inferiori) di
ciascun capo abbattuto, debitamente scarnificate e pulite;
f) cranio intero di ciascun maschio
abbattuto, debitamente scarnificato e pulito;
g)
orecchio
o garretto, od altra parte, con il contrassegno numerato
chiuso.
h)
cranio
intero di femmine o piccoli (solo se non vi è stata verifica
dell’abbattimento presso centro di controllo o responsabili)
l) eventuali campioni bio-sanitari richiesti,
raccolti e conservati secondo le modalità indicate
annualmente. |