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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE DEL CAPRIOLO, CERVO, DAINO E MUFLONE IN PROVINCIA DI AREZZO

Testo Completo (microsoft word)

Art. 1

Art. 2 Art.  3

Art. 4

Art. 5 Art. 6

Art. 6 bis

Art. 7 Art. 8
Art. 9 Art.10 Art.11
Art.12 Art.13 Art.14

Art.15

Art.16 Art.17
Art.18 Art.19 Art.20
Art.21 Art.22 Art.23

 

ART. 21

 

(Sanzioni)

 

1) Si da atto che può essere applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 58 comma 1 lettera q della L.R. n° 3/94  per le seguenti violazioni al presente regolamento:

 

a)     mancata rimozione dell'appostamento entro il termine fissato dall' art. 8, comma 2.

b)     Non aver segnalato l’uscita di caccia tramite l’inserimento dell’apposito modulo A nella cassetta;

c)      Simulazione di uscita di caccia

d)     Non portare il capo abbattuto presso il centro di controllo qualora richiesto o non rispettare le modalità di verifica dei capi abbattuti indicate nel disciplinare della caccia di selezione o nelle istruzioni annuali di caccia.

 

2) Si da atto che può essere applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 58 comma 1 lettera g della L.R. n° 3/94  per le seguenti violazioni al presente regolamento:

 

a) Mancata applicazione o applicazione gravemente ritardata al capo abbattuto del contrassegno numerato, o sua contraffazione;

b) Tenere  l’arma carica, anche se in custodia, al di fuori dell’appostamento di caccia;

c)  Dichiarazione ritardata di abbattimento, ferimento, padella;

e)     Abbattimento del capo assegnato  da  punto di appostamento diverso da quello assegnato;

f)        Esercizio di caccia di selezione in tempi diversi da quelli indicati dal calendario venatorio provinciale e dall’autorizzazione personale di caccia.

g)     Esercizio di caccia, durante le uscite di caccia di selezione, su specie cacciabili diverse da quelle indicate nell’autorizzazione alla caccia di selezione, e non previste  all’ art. 58, comma 1 lettera o) della L.R. n° 3/94.

 

2 bis) Si da atto che può essere applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 58 comma 1 lettera o) della L.R. n° 3/94  per le seguenti violazioni al presente regolamento:

 

a)     Mancata dichiarazione di abbattimento o ferimento;

b)     Abbattimento di soggetti di capriolo, cervo, daino, muflone in forma vagante

 

3) L'Amministrazione Provinciale dispone oltre alle sanzioni già previste dalle normative vigenti in materia di caccia, ed al precedente comma 2, la revoca dell'abilitazione alla caccia di selezione a cervidi e bovidi, per un periodo comunque non inferiore a tre anni,  per le seguenti violazioni:

 

a) abbattimento di cervidi e bovidi  da parte di cacciatore senza autorizzazione;

b) abbattimento di cervidi e bovidi al di fuori del periodo di caccia di selezione;

c) abbattimento di cervidi e bovidi al di fuori del distretto di gestione di appartenenza

d) omessa dichiarazione di abbattimento di cervidi e bovidi;

e) omessa applicazione al capo abbattuto di cervidi e bovidi del contrassegno numerato, o sua contraffazione;

f) aver riportato condanne definitive,  o aver fatto richiesta di oblazione, negli ultimi 5 anni, per violazioni di cui all'art. 30  comma 1 lettera A, B, C, D, E, F, I della L.11/2/1992 n. 157 e per violazioni di cui agli artt. 3 e 4 della L. 18 aprile 1975 n. 110.

 

4) L'Amministrazione Provinciale dispone la sospensione dagli abbattimenti di cervidi e bovidi per un periodo fino a tre anni nei seguenti casi:

 

a) Dichiarazione ritardata di abbattimento di cervidi e bovidi;

b) Abbattimento di cervidi e bovidi  in sottozona diversa da quella assegnata per l’abbattimento;

c) Simulazione o falsa dichiarazione di abbattimento di cervidi e bovidi.

d) Tenere l’arma carica, anche se in custodia, al di fuori dell’appostamento di caccia;

e) Esercizio della caccia di selezione a cervidi e bovidi, nella sottozona assegnata,  in forma vagante;

f) Abbattimento di cervidi e bovidi nella sottozona assegnata ma  al di fuori dei punti di appostamento assegnati al cacciatore;

g) Esercizio di caccia, durante le uscite di caccia di selezione, su specie cacciabili diverse da quelle indicate nell’autorizzazione alla caccia di selezione.

h)  Ritardo nell’applicazione al capo abbattuto di cervidi e bovidi del contrassegno numerato, con un minimo di un mese di sospensione.

 

5) Si applica la sospensione dagli abbattimenti di cervidi e bovidi per un periodo fino a due anni  nei seguenti casi:

 

a) aver pagato in misura ridotta, non aver impugnato il provvedimento di ordinanza ingiunzione di pagamento, aver riportato sentenza definitiva di condanna o aver fatto richiesta di oblazione per le violazioni commesse a partire dalla stagione di caccia 1995/96, per violazioni all'art. 30 comma 1, lettera H della L. 157/92 e all'art. 58, comma 1, lettere D, E, F, G, della L.R. n° 3/94.

b) contraffazione del capo abbattuto.

 

6) Nei seguenti casi, su relazione circostanziata dei responsabili di distretto, dei coordinatori di A.T.C. o del Servizio Caccia Pesca Vigilanza la Provincia può adottare  i seguenti provvedimenti:

                                                                      

a) dichiarazione falsa di capi osservati durante le operazioni di censimento a cervidi e bovidi:

sospensione dagli abbattimenti di cervidi e bovidi per un periodo da una a due stagioni venatorie;

b) abbandono, non autorizzato dal Responsabile, delle operazioni di censimento:   

sospensione dagli abbattimenti di cervidi e bovidi  per una stagione venatoria;

c) abbandono della posta prima del passaggio del fronte dei battitori o del punto di osservazione per i censimenti a vista:

sospensione dagli abbattimenti di cervidi e bovidi  per una stagione venatoria ed esclusione permanente dal ruolo di posta;

d) atti di grave indisciplina durante i censimenti di cervidi e bovidi: sospensione dagli abbattimenti di cervidi e bovidi per un periodo da 10 giornate ad una intera stagione venatoria.

 

7) Si applica la sospensione per un periodo da 10 giorni ad una intera stagione di caccia di selezione di cervidi e bovidi  per i seguenti casi:

 

            a) mancato inserimento nella cassetta del modulo A di inizio appostamento;

            b) omissione od errata indicazione del numero di colpi esplosi nel modulo B;

            c) omissione di avvertimento dei responsabili in caso di errore di abbattimento;

            d) simulazione di uscita di caccia.

 

8) Per tutte le altre violazioni al presente regolamento, al disciplinare per la caccia di selezione e alle istruzioni di caccia, la Provincia può disporre la sospensione dalla caccia di selezione a cervidi e bovidi  per un periodo compreso tra 10 giorni  e un anno.

 

9) Il cacciatore che, per dolo o colpa grave, con omissioni, indicazioni errate, atti, alterazioni di dati od altro, renda impossibile la verifica del capo abbattuto, proprio od altrui, è soggetto alla sospensione dalla caccia di selezione a cervidi e bovidi per un periodo fino a tre anni.

 

10) In seguito all’accertamento, da parte degli organi preposti al controllo, di violazioni che comportano l’applicazione di sospensioni dalla caccia di selezione a cervidi e bovidi, la Provincia può, qualora sussista il pericolo della reiterazione della violazione, applicare il ritiro cautelare dell’autorizzazione di caccia.

 

11) La Provincia può altresì procedere al ritiro cautelare dell’autorizzazione di caccia per motivi di sicurezza a quei  cacciatori che con il loro comportamento in fase di esercizio di caccia abbiano violato le normali regole di cautela mettendo a repentaglio la sicurezza di persone o cose.

 

12) L’ATC cancella dall’elenco degli iscritti ai distretti per la  caccia di selezione a cervidi e bovidi quei cacciatori che abbiano commesso le infrazioni di cui al comma 3 del presente articolo.

 


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