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ART.
21
(Sanzioni)
1)
Si da atto che può essere applicata la sanzione
amministrativa di cui all'art. 58 comma 1 lettera q della
L.R. n° 3/94 per le seguenti violazioni al presente
regolamento:
a)
mancata
rimozione dell'appostamento entro il termine fissato dall'
art. 8, comma 2.
b)
Non aver
segnalato l’uscita di caccia tramite l’inserimento
dell’apposito modulo A nella cassetta;
c)
Simulazione di uscita di caccia
d)
Non
portare il capo abbattuto presso il centro di controllo
qualora richiesto o non rispettare le modalità di verifica
dei capi abbattuti indicate nel disciplinare della caccia di
selezione o nelle istruzioni annuali di caccia.
2)
Si da atto che può essere applicata la sanzione
amministrativa di cui all'art. 58 comma 1 lettera g della
L.R. n° 3/94 per le seguenti violazioni al presente
regolamento:
a) Mancata applicazione o
applicazione gravemente ritardata al capo abbattuto del
contrassegno numerato, o sua contraffazione;
b) Tenere l’arma carica, anche se in
custodia, al di fuori dell’appostamento di caccia;
c) Dichiarazione ritardata di abbattimento,
ferimento, padella;
e)
Abbattimento del capo assegnato da punto di appostamento
diverso da quello assegnato;
f)
Esercizio
di caccia di selezione in tempi diversi da quelli indicati
dal calendario venatorio provinciale e dall’autorizzazione
personale di caccia.
g)
Esercizio
di caccia, durante le uscite di caccia di selezione, su
specie cacciabili diverse da quelle indicate
nell’autorizzazione alla caccia di selezione, e non
previste all’ art. 58, comma 1 lettera o) della L.R. n°
3/94.
2 bis) Si da
atto che può essere applicata la sanzione amministrativa di
cui all'art. 58 comma 1 lettera o) della L.R. n° 3/94 per
le seguenti violazioni al presente regolamento:
a)
Mancata
dichiarazione di abbattimento o ferimento;
b)
Abbattimento di soggetti di capriolo, cervo, daino, muflone
in forma vagante
3)
L'Amministrazione Provinciale dispone oltre alle sanzioni
già previste dalle normative vigenti in materia di caccia,
ed al precedente comma 2, la revoca dell'abilitazione alla
caccia di selezione a cervidi e bovidi, per un periodo
comunque non inferiore a tre anni, per le seguenti
violazioni:
a) abbattimento di cervidi e bovidi da parte
di cacciatore senza autorizzazione;
b) abbattimento di cervidi e bovidi al di
fuori del periodo di caccia di selezione;
c) abbattimento di
cervidi e bovidi al di fuori del distretto di gestione di
appartenenza
d) omessa dichiarazione di
abbattimento di cervidi e bovidi;
e) omessa applicazione al capo abbattuto di
cervidi e bovidi del contrassegno numerato, o sua
contraffazione;
f) aver riportato condanne definitive, o
aver fatto richiesta di oblazione, negli ultimi 5 anni, per
violazioni di cui all'art. 30 comma 1 lettera A, B, C, D,
E, F, I della L.11/2/1992 n. 157 e per violazioni di cui
agli artt. 3 e 4 della L. 18 aprile 1975 n. 110.
4)
L'Amministrazione Provinciale dispone la sospensione dagli
abbattimenti di cervidi e bovidi per un periodo fino a tre
anni nei seguenti casi:
a) Dichiarazione ritardata di abbattimento di
cervidi e bovidi;
b) Abbattimento di cervidi e bovidi in
sottozona diversa da quella assegnata per l’abbattimento;
c) Simulazione o falsa dichiarazione di
abbattimento di cervidi e bovidi.
d) Tenere l’arma carica, anche se in
custodia, al di fuori dell’appostamento di caccia;
e)
Esercizio della caccia di selezione a cervidi e bovidi,
nella sottozona assegnata, in forma vagante;
f) Abbattimento di cervidi e
bovidi nella sottozona assegnata ma al di fuori dei punti
di appostamento assegnati al cacciatore;
g)
Esercizio di caccia, durante le uscite di caccia di
selezione, su specie
cacciabili
diverse
da quelle indicate nell’autorizzazione alla caccia di
selezione.
h)
Ritardo nell’applicazione al capo abbattuto di cervidi e
bovidi del contrassegno numerato, con un minimo di un mese
di sospensione.
5)
Si applica la sospensione dagli abbattimenti di cervidi e
bovidi per un periodo fino a due anni nei seguenti
casi:
a) aver pagato in misura ridotta, non aver
impugnato il provvedimento di ordinanza ingiunzione di
pagamento, aver riportato sentenza definitiva di condanna o
aver fatto richiesta di oblazione per le violazioni commesse
a partire dalla stagione di caccia 1995/96, per violazioni
all'art. 30 comma 1, lettera H della L. 157/92 e all'art.
58, comma 1, lettere D, E, F, G, della L.R. n° 3/94.
b) contraffazione del capo abbattuto.
6)
Nei seguenti casi, su relazione circostanziata dei
responsabili di distretto, dei coordinatori di A.T.C. o del
Servizio Caccia Pesca Vigilanza la Provincia può adottare i
seguenti provvedimenti:
a) dichiarazione falsa di capi osservati
durante le operazioni di censimento a cervidi e bovidi:
sospensione dagli abbattimenti di cervidi e
bovidi per un periodo da una a due stagioni venatorie;
b) abbandono, non autorizzato dal
Responsabile, delle operazioni di censimento:
sospensione dagli abbattimenti di cervidi e
bovidi per una stagione venatoria;
c) abbandono della posta prima del passaggio
del fronte dei battitori o del punto di osservazione per i
censimenti a vista:
sospensione dagli abbattimenti di cervidi e
bovidi per una stagione venatoria ed esclusione permanente
dal ruolo di posta;
d) atti di grave indisciplina durante i
censimenti di cervidi e bovidi: sospensione dagli
abbattimenti di cervidi e bovidi per un periodo da 10
giornate ad una intera stagione venatoria.
7)
Si applica la sospensione per un periodo da 10 giorni ad una
intera stagione di caccia di selezione di cervidi e bovidi
per i seguenti casi:
a) mancato inserimento nella
cassetta del modulo A di inizio appostamento;
b) omissione od errata
indicazione del numero di colpi esplosi nel modulo B;
c) omissione di avvertimento dei
responsabili in caso di errore di abbattimento;
d) simulazione di uscita di
caccia.
8)
Per tutte le altre violazioni al presente regolamento, al
disciplinare per la caccia di selezione e alle istruzioni di
caccia, la Provincia può disporre la sospensione dalla
caccia di selezione a cervidi e bovidi per un periodo
compreso tra 10 giorni e un anno.
9)
Il cacciatore che, per dolo o colpa grave, con omissioni,
indicazioni errate, atti, alterazioni di dati od altro,
renda impossibile la verifica del capo abbattuto, proprio od
altrui, è soggetto alla sospensione dalla caccia di
selezione a cervidi e bovidi per un periodo fino a tre anni.
10)
In seguito all’accertamento, da parte degli organi preposti
al controllo, di violazioni che comportano l’applicazione di
sospensioni dalla caccia di selezione a cervidi e bovidi, la
Provincia può, qualora sussista il pericolo della
reiterazione della violazione, applicare il ritiro cautelare
dell’autorizzazione di caccia.
11)
La Provincia può altresì procedere al ritiro cautelare
dell’autorizzazione di caccia per motivi di sicurezza a
quei cacciatori che con il loro comportamento in fase di
esercizio di caccia abbiano violato le normali regole di
cautela mettendo a repentaglio la sicurezza di persone o
cose.
12)
L’ATC cancella dall’elenco degli iscritti ai distretti per
la caccia di selezione a cervidi e bovidi quei cacciatori
che abbiano commesso le infrazioni di cui al comma 3 del
presente articolo.
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