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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE DEL CAPRIOLO, CERVO, DAINO E MUFLONE IN PROVINCIA DI AREZZO

Testo Completo (microsoft word)

Art. 1

Art. 2 Art.  3

Art. 4

Art. 5 Art. 6

Art. 6 bis

Art. 7 Art. 8
Art. 9 Art.10 Art.11
Art.12 Art.13 Art.14

Art.15

Art.16 Art.17
Art.18 Art.19 Art.20
Art.21 Art.22 Art.23

 

ART. 1

 

 (Abilitazione)

 

1) Avendo raggiunto nella gran parte dei  distretti della Provincia di Arezzo la densità massima di cacciatori ammissibile,  fatte comunque salve tutte le situazioni in essere al 1 giugno 2005,  la Provincia di Arezzo valuterà esclusivamente gli attestati di abilitazione alla caccia di selezione al capriolo da essa stessa rilasciati,  al fine di una  ammissione alla caccia di selezione in Provincia di Arezzo in modo razionale ed organizzato.

 

2) Per le specie cervo, daino e muflone, date le differenze relative a:

 

·        criteri di programmazione dell’accesso alla gestione ;

·        durata e contenuti dei corsi di preparazione;

·        criteri di selettività degli esami di abilitazione;

 

riscontrabili  in altre  province, la Provincia di Arezzo riconosce in via generale, al fine della partecipazione alla gestione faunistico-venatoria di cervo, daino e muflone nel  proprio territorio, esclusivamente le abilitazioni da essa stessa rilasciate nel corso delle sessioni periodiche di esame.

 

3) Al fine di garantire che il personale ammesso goda della necessaria e minima esperienza,  i cacciatori che siano in possesso del titolo di abilitazione alla gestione di cervo rilasciato dalla Provincia di Arezzo, potranno partecipare alla gestione del cervo soltanto dopo aver maturato 3 anni consecutivi di effettiva gestione del capriolo in Provincia di Arezzo. Si considera anno di gestione la partecipazione ai censimenti e agli abbattimenti con svolgimento del numero minimo di uscite di caccia previsto.

 


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