ART. 1
(Abilitazione)
1) Avendo raggiunto nella
gran parte dei distretti della Provincia di Arezzo la
densità massima di cacciatori ammissibile, fatte comunque
salve tutte le situazioni in essere al 1 giugno 2005, la
Provincia di Arezzo valuterà esclusivamente gli attestati di
abilitazione alla caccia di selezione al capriolo da essa
stessa rilasciati, al fine di una ammissione alla caccia
di selezione in Provincia di Arezzo in modo razionale ed
organizzato.
2) Per le specie cervo, daino
e muflone, date le differenze relative a:
·
criteri di
programmazione dell’accesso alla gestione ;
·
durata e
contenuti dei corsi di preparazione;
·
criteri di
selettività degli esami di abilitazione;
riscontrabili in altre
province, la Provincia di Arezzo riconosce in via generale,
al fine della partecipazione alla gestione
faunistico-venatoria di cervo, daino e muflone nel proprio
territorio, esclusivamente le abilitazioni da essa stessa
rilasciate nel corso delle sessioni periodiche di esame.
3) Al fine di garantire che
il personale ammesso goda della necessaria e minima
esperienza, i cacciatori che siano in possesso del titolo
di abilitazione alla gestione di cervo rilasciato dalla
Provincia di Arezzo, potranno partecipare alla gestione del
cervo soltanto dopo aver maturato 3 anni consecutivi di
effettiva gestione del capriolo in Provincia di Arezzo. Si
considera anno di gestione la partecipazione ai censimenti e
agli abbattimenti con svolgimento del numero minimo di
uscite di caccia previsto.
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