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Art. 3
(territorio non vocato per il
cinghiale)
Il territorio non vocato per
il cinghiale è individuato dalla Provincia, sentiti gli
A.T.C., nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale e
rappresenta l'area nella quale la presenza del cinghiale è
da ritenere incompatibile con la salvaguardia delle colture
agricole e delle altre specie selvatiche.
In tale territorio la
gestione faunistico-venatoria della specie è organizzata
mediante interventi tesi all'eliminazione o, comunque, alla
limitazione, della presenza del cinghiale.
La caccia al cinghiale in
tale territorio può essere esercitata da singoli cacciatori
nel rispetto delle vigenti normative. |