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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


REGOLAMENTO PER LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE NEL TERRITORIO PROVINCIALE DI AREZZO

Testo Completo (microsoft word)

Art. 1

Art. 2 Art.  3

Art. 4

Art. 5 Art. 6

Art. 7

Art. 8 Art. 9
Art.10 Art.11 Art.12
Art.13 Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Art.19 Art.20 Art.21

 

Art. 6

 

(piano di gestione del distretto)

 

Per ogni Distretto è annualmente realizzato dall' A.T.C., sentiti i responsabili dei Distretti e le organizzazioni professionali agricole di zona, un Piano di Gestione, che deve prevedere:

 

a)  il piano di assestamento e di prelievo;

b)  gli interventi per la prevenzione dei danni;

c)  le altre azioni utili al controllo della presenza e della localizzazione della specie cinghiale.

 

Il Piano, per la sua realizzazione, si articola in aree di gestione.

 

Ai sensi dell'art. 83, comma l, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche, l'A.T.C. provvede annualmente ad inviare alla Provincia i Piani di gestione e prelievo dei propri distretti entro la data del 15 maggio e, ai sensi dell'art. 82 comma l, lett. h) dello stesso Decreto, la successiva relazione consuntiva entro la data del 28 febbraio.

 

Per I'espletarnento di tali funzioni I' A.T.C. può avvalersi dei Tecnici della Provincia.

 

L'A.T.C. può richiedere ai cacciatori che esercitano la caccia al cinghiale – iscritti alle squadre - un contributo economico ai sensi dell'art 83, comma 2, del suddetto Decreto n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche, al fine di concorrere agli oneri conseguenti al risarcimento dei danni causati dalla specie ove essi siano riconducibili alla mancata realizzazione del piano di gestione.

 

L’A.T.C. può inoltre richiedere, ai sensi dell’art. 83, comma 3, dello stesso citato Decreto, un contributo a carico dei cacciatori iscritti alle squadre per la realizzazione del piano di gestione. Tali eventuali contributi devono essere determinati e notificati alle squadre prima della consegna dell’autorizzazione alla caccia.

 

Ai sensi dell’art. 83, comma 5, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche, a partire dalla stagione venatoria 2006/2007 nei Distretti che non hanno raggiunto la densità fissata per la specie cinghiale dall’art. 80, commi 3, 4 e 5 del Decreto Presidente G.R. n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche, sono revocate le assegnazioni alle squadre. In tal caso, la Provincia organizza interventi di contenimento della specie fino al raggiungimento della densità fissata.

 


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