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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


REGOLAMENTO PER LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE NEL TERRITORIO PROVINCIALE DI AREZZO

Testo Completo (microsoft word)

Art. 1

Art. 2 Art.  3

Art. 4

Art. 5 Art. 6

Art. 7

Art. 8 Art. 9
Art.10 Art.11 Art.12
Art.13 Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Art.19 Art.20 Art.21

Art. 11

 

(assegnazione dei cacciatori ai distretti)

 

L'A.T.C. stabilisce annualmente il numero massimo dei cacciatori iscritti e in possesso di abilitazione alla caccia al cinghiale in battuta assegnabili a ciascun distretto di gestione tenendo espressamente conto dei seguenti parametri:

 

a.         indici cinegetici;

b.         indennizzi medi erogati per ettaro negli ultimi tre anni;

c.         densità di cinghiali riscontrata in seguito ai censimenti annuali;

d.         attuazione della prevenzione danni e dei miglioramenti ambientali.

 

Qualora si renda necessario, l’A.T.C. provvede alla formulazione di graduatorie di accesso al distretto sulla base dei seguenti requisiti:

 

a)         residenza anagrafica in un Comune del Distretto (punti 10);

b)         residenza anagrafica nell'A.T.C. comprendente il Distretto (punti 8);

c)         titolo di godimento di un fondo compreso nel Distretto di superficie non inferiore a 3 ettari, escluso il comodato a titolo gratuito e l'affitto per i soggetti non iscritti alI'I.N.P.S. o che non rivestono la qualifica di imprenditore agricolo (punti 3);

d)         residenza venatoria nell'A.T.C. comprendente il Distretto (punti 3);

e)         anzianità della squadra nell’uso delle aree di battuta (punti 1 per ciascun anno dall'applicazione del Reg. Reg.le 4/96 per i non residenti anagrafici nel distretto; punti 2 per i residenti);

f)          in caso di parità si ricorre a sorteggio.


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