|
Art. 11
(assegnazione dei cacciatori
ai distretti)
L'A.T.C. stabilisce
annualmente il numero massimo dei cacciatori iscritti e in
possesso di abilitazione alla caccia al cinghiale in battuta
assegnabili a ciascun distretto di gestione tenendo
espressamente conto dei seguenti parametri:
a. indici cinegetici;
b. indennizzi medi
erogati per ettaro negli ultimi tre anni;
c. densità di
cinghiali riscontrata in seguito ai censimenti annuali;
d. attuazione della
prevenzione danni e dei miglioramenti ambientali.
Qualora si renda necessario,
l’A.T.C. provvede alla formulazione di graduatorie di
accesso al distretto sulla base dei seguenti requisiti:
a) residenza
anagrafica in un Comune del Distretto (punti
10);
b) residenza
anagrafica nell'A.T.C. comprendente il Distretto (punti
8);
c) titolo di
godimento di un fondo compreso nel Distretto di superficie
non inferiore a 3 ettari, escluso il comodato a titolo
gratuito e l'affitto per i soggetti non iscritti
alI'I.N.P.S. o che non rivestono la qualifica di
imprenditore agricolo (punti
3);
d) residenza
venatoria nell'A.T.C. comprendente il Distretto (punti
3);
e) anzianità della
squadra nell’uso delle aree di battuta (punti
1 per ciascun anno
dall'applicazione del Reg. Reg.le 4/96 per i non residenti
anagrafici nel distretto; punti
2 per i residenti);
f) in caso di parità
si ricorre a sorteggio. |