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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


REGOLAMENTO PER LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE NEL TERRITORIO PROVINCIALE DI AREZZO

Testo Completo (microsoft word)

Art. 1

Art. 2 Art.  3

Art. 4

Art. 5 Art. 6

Art. 7

Art. 8 Art. 9
Art.10 Art.11 Art.12
Art.13 Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Art.19 Art.20 Art.21

 

Art. 12

 

(modalità per la battuta di caccia al cinghiale)

 

La battuta di caccia al cinghiale, nell’ambito del territorio vocato, è riservata ai cacciatori, di cui al precedente art. 11, riuniti in squadre.

 

Il Comitato di gestione dell'A.T.C. può stabilire un numero massimo di cani che ogni squadra può utilizzare nell'ambito del distretto per ogni singola battuta.

 

La battuta può essere effettuata con la presenza di un numero di cacciatori iscritti alla squadra annualmente stabilito dall’A.T.C  tenendo anche conto di quanto previsto dall’art. 91, comma 5, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche.

 

Alle battute possono partecipare fino ad un massimo di 10 cacciatori ospiti per ogni singola battuta.

 

Tutti i cacciatori ospiti non iscritti aII'A.T.C., nella quale viene effettuata la battuta nonché in mobilità, sono tenuti a versare allo stesso A.T.C., tramite il Responsabile della squadra ospitante, la quota annualmente stabilita per la partecipazione ad ogni singola giornata di caccia.

 

Le quote riscosse devono essere annualmente versate aII'A.T.C. a fine stagione venatoria e, comunque, non oltre 15 giorni dalla data di chiusura della caccia al cinghiale.

 

Nella caccia al cinghiale in battuta sono utilizzabili esclusivamente le armi previste dall'art. 91, comma 12, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche.

 

Ai partecipanti alla caccia al cinghiale in battuta è vietato portare cartucce a munizione spezzata.

 

Ai battitori e ai bracchieri è consentito portare cartucce a salve come previsto dall'art. 91, comma 13, del sopracitato Decreto n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche.

Durante la battuta di caccia al cinghiale è vietato abbattere selvaggina diversa dal cinghiale con la sola esclusione della volpe.

 

Durante lo svolgimento della battuta di caccia al cinghiale è vietato l'utilizzo di apparecchi radio ricetrasmittenti, come strumenti preordinati alla attività venatoria.

 

Detti apparecchi, se debitamente autorizzati, possono essere utilizzati solo per fini di sicurezza.

 

L’A.T.C. può richiedere la segnalazione, mediante cartelli provvisori, dello svolgimento della battuta di caccia al cinghiale.

 

 


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