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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


REGOLAMENTO PER LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE NEL TERRITORIO PROVINCIALE DI AREZZO

Testo Completo (microsoft word)

Art. 1

Art. 2 Art.  3

Art. 4

Art. 5 Art. 6

Art. 7

Art. 8 Art. 9
Art.10 Art.11 Art.12
Art.13 Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Art.19 Art.20 Art.21

 

Art. 13

 

(costituzione di una squadra)

 

Ai sensi dell'art. 91, comma 9, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche, ogni anno entro e non oltre il 31 Maggio, il Responsabile della squadra comunica all'A.T.C. l'elenco dei cacciatori iscritti e facenti parte della squadra nonché i nominativi di due vice-responsabili.

 

Annualmente l’A.T.C. individua il numero minimo di cacciatori necessario per la composizione delle squadre di caccia al cinghiale. I cacciatori componenti ogni singola squadra devono essere iscritti al Registro dei cacciatori abilitati all’esercizio della caccia al cinghiale in battuta ed iscritti all'A.T.C.. Nell’individuare tale numero l’A.T.C. tiene conto di quanto stabilito dall’art. 91, comma 5 del Decreto n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche.

 

Il numero minimo di cui sopra deve esistere effettivamente (i componenti della squadra devono essere in possesso della licenza di caccia in corso di validità, dell’iscrizione all'A.T.C., dell’abilitazione all’esercizio della caccia al cinghiale in battuta) alla data di scadenza del termine per la comunicazione, con la precisazione che il pagamento della quota di iscrizione sarà controllato non oltre il termine del 30 luglio di ogni anno.

 

Il numero massimo dei cacciatori provenienti da altre Regioni che possono essere iscritti alla squadra, senza concorrere al raggiungimento del sopraindicato numero minimo, viene fissato in una quota massima del 20% omnicomprensivo.

 

Ogni cacciatore può essere iscritto ad una sola squadra.

 

L'eventuale interruzione dell'attività da parte della squadra deve essere comunicata all'A.T.C. - a pena di esclusione dall'esercizio della caccia al cinghiale, per una intera stagione venatoria, dei suoi componenti - dal Responsabile della squadra stessa. Le aree di battuta saranno assegnate ad altre squadre.

 

Dalla stagione venatoria 2006/2007, potranno essere ammesse alla scadenza di cui all'art. 91, comma 9, del citato Decreto n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche, le sole squadre che abbiano esercitato l'attività sul cinghiale nella stagione venatoria 2005/06, comunque in possesso dei requisiti di cui sopra.

 

Qualora una o più squadre non raggiungano il numero minimo stabilito dal presente Regolamento, a insindacabile giudizio dell'A.T.C. - oltre alla realizzazione di aree non vocate laddove ne esistano i requisiti - le aree di battuta precedentemente assegnate verranno ripartite tra le squadre ammesse, preferibilmente confinanti ed iscritte al medesimo Distretto.

 


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