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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


REGOLAMENTO PER LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE NEL TERRITORIO PROVINCIALE DI AREZZO

Testo Completo (microsoft word)

Art. 1

Art. 2 Art.  3

Art. 4

Art. 5 Art. 6

Art. 7

Art. 8 Art. 9
Art.10 Art.11 Art.12
Art.13 Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Art.19 Art.20 Art.21

Art. 15

 

(assegnazione delle aree di battuta)

 

Ai sensi dell’art. 91, comma 11, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche, il Comitato di Gestione dell’A.T.C. può assegnare le aree di battuta direttamente alle squadre previo accordo dei tre quarti della media annuale dei cacciatori partecipanti alle battute. Ogni responsabile della squadra rappresenta il numero medio annuale dei cacciatori iscritti alla squadra partecipanti alle battute.

 

A partire dalla stagione venatoria 2006/2007 l’assegnazione diretta alle squadre è sospesa, con conseguente assegnazione fatta giornalmente per sorteggio, qualora nel Distretto interessato non venga realizzato il Piano di gestione annuale di cui al comma 5 dello stesso sopracitato Decreto Presidente G.R. n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche, oppure nel caso in cui le domande di indennizzo e l’ammontare complessivo dei danni non siano diminuiti rispetto alla situazione dell’anno precedente.

 

Gli A.T.C. confinanti, qualora i confini amministrativi non consentano I 'individuazione di adeguate aree di battuta, possono accordarsi per regolamentare l'utilizzazione e la gestione di alcune porzioni di territorio.

 

La squadra che non effettui il numero di battute pari ad almeno i 2/3 del numero di battute medio effettuato nel Distretto l'anno precedente è esclusa dall'assegnazione delle aree di battuta nell'anno successivo.


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