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Art. 15
(assegnazione delle aree di
battuta)
Ai sensi dell’art. 91, comma
11, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
13/R del 25/2/2004 e successive modifiche, il Comitato di
Gestione dell’A.T.C. può assegnare le aree di battuta
direttamente alle squadre previo accordo dei tre quarti
della media annuale dei cacciatori partecipanti alle
battute. Ogni responsabile della squadra rappresenta il
numero medio annuale dei cacciatori iscritti alla squadra
partecipanti alle battute.
A partire dalla stagione
venatoria 2006/2007 l’assegnazione diretta alle squadre è
sospesa, con conseguente assegnazione fatta giornalmente per
sorteggio, qualora nel Distretto interessato non venga
realizzato il Piano di gestione annuale di cui al comma 5
dello stesso sopracitato Decreto Presidente G.R. n. 13/R del
25/2/2004 e successive modifiche, oppure nel caso in cui le
domande di indennizzo e l’ammontare complessivo dei danni
non siano diminuiti rispetto alla situazione dell’anno
precedente.
Gli A.T.C. confinanti,
qualora i confini amministrativi non consentano I
'individuazione di adeguate aree di battuta, possono
accordarsi per regolamentare l'utilizzazione e la gestione
di alcune porzioni di territorio.
La squadra che non effettui
il numero di battute pari ad almeno i 2/3 del numero di
battute medio effettuato nel Distretto l'anno precedente è
esclusa dall'assegnazione delle aree di battuta nell'anno
successivo. |