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Art. 17
(modalitĂ svolgimento dei
censimenti)
I censimenti si svolgono nel
periodo e nelle giornate stabiliti dall'A.T.C. ed ogni
squadra ha l'obbligo della partecipazione garantendo la
presenza, per le giornate di censimento stabilite
annualmente, di almeno il 30% dei cacciatori iscritti.
Forme e metodi di censimento
sono stabiliti ed indicati dall'A.T.C. che può avvalersi
della collaborazione della Provincia.
I censimenti, effettuati per
aree campione, dovranno comunque tendere ad interessare
almeno il 10% della superficie complessivamente disponibile
in ciascun distretto.
In fase di prima attuazione i
censimenti dovranno essere svolti con il metodo della
battuta congiuntarnente da parte delle squadre appartenenti
ai singoli Distretti. |