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Art. 18
(aziende faunistico
venatorie)
Per l'attività venatoria
sulla specie cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie
valgono le disposizioni di cui agli art. 84 e 85 del Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 13/R del 25/2/2004
e successive modifiche. Nel caso la battuta di caccia al
cinghiale sia svolta da una squadra regolarmente assegnata
ad un Distretto, la stessa squadra non dovrà compilare la
scheda delle presenze giornaliere, ma un apposito modulo che
la Provincia fornirà annualmente all'Azienda Faunistico
Venatoria.
Il Concessionario dell'A.F.V.,
nel rilascio dei permessi di caccia al cinghiale, dovrà
osservare le seguenti disposizioni:
a)
in caso di battuta il
Concessionario dovrà riportare sul registro dell’Azienda,
prima dell’inizio dell’attività venatoria, il nome del
responsabile della squadra, il numero della squadra e gli
estremi del permesso. Tale permesso è unico per la squadra
ed è rilasciato al responsabile. Per ogni cacciatore
“invitato” dovrà invece essere rilasciato un singolo
permesso che dovrà essere riportato, prima dell’inizio
dell’attività venatoria, sul registro dell’Azienda. L’elenco
dei cacciatori “invitati” dovrà essere allegato all’apposita
scheda delle presenze giornaliere di cui al comma
precedente;
b)
in caso di “girata” o di caccia
al cinghiale in forma singola, il Concessionario dovrà
rilasciare a ciascun cacciatore un singolo permesso che
dovrà essere riportato, prima dell’inizio dell’attività
venatoria, sul registro dell’Azienda;
Sul registro dell’A.F.V.
dovrà essere inoltre riportato il numero esatto dei capi di
cinghiale abbattuti.
L'operazione di contrassegno
dei capi di cinghiale abbattuti dovrà avvenire con l'uso dei
contrassegni in dotazione all’Azienda nelle forme di cui al
precedente art. 14. Qualora non sia espressamente richiesto
dalla Provincia, per le A.F.V. non sussiste l’obbligo della
conservazione della coda dei cinghiali abbattuti.
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