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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


REGOLAMENTO PER LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE NEL TERRITORIO PROVINCIALE DI AREZZO

Testo Completo (microsoft word)

Art. 1

Art. 2 Art.  3

Art. 4

Art. 5 Art. 6

Art. 7

Art. 8 Art. 9
Art.10 Art.11 Art.12
Art.13 Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Art.19 Art.20 Art.21

 

Art. 18

 

(aziende faunistico venatorie)

 

Per l'attività venatoria sulla specie cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie valgono le disposizioni di cui agli art. 84 e 85 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche. Nel caso la battuta di caccia al cinghiale sia svolta da una squadra regolarmente assegnata ad un Distretto, la stessa squadra non dovrà compilare la scheda delle presenze giornaliere, ma un apposito modulo che la Provincia fornirà annualmente all'Azienda Faunistico Venatoria.

 

Il Concessionario dell'A.F.V., nel rilascio dei permessi di caccia al cinghiale, dovrà osservare le seguenti disposizioni:

 

a)      in caso di battuta il Concessionario dovrà riportare sul registro dell’Azienda, prima dell’inizio dell’attività venatoria, il nome del responsabile della squadra, il numero della squadra e gli estremi del permesso. Tale permesso è unico per la squadra ed è rilasciato al responsabile. Per ogni cacciatore “invitato” dovrà invece essere rilasciato un singolo permesso che dovrà essere riportato, prima dell’inizio dell’attività venatoria, sul registro dell’Azienda. L’elenco dei cacciatori “invitati” dovrà essere allegato all’apposita scheda delle presenze giornaliere di cui al comma precedente;

 

b)      in caso di “girata” o di caccia al cinghiale in forma singola, il Concessionario dovrà rilasciare a ciascun cacciatore un singolo permesso che dovrà essere riportato, prima dell’inizio dell’attività venatoria, sul registro dell’Azienda;

Sul registro dell’A.F.V. dovrà essere inoltre riportato il numero esatto dei capi di cinghiale abbattuti.

 

L'operazione di contrassegno dei capi di cinghiale abbattuti dovrà avvenire con l'uso dei contrassegni in dotazione all’Azienda nelle forme di cui al precedente art. 14. Qualora non sia espressamente richiesto dalla Provincia, per le A.F.V. non sussiste l’obbligo della conservazione della coda dei cinghiali abbattuti.

 


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