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Art. 19
(provvedimenti)
Per tutte le infrazioni, a
titolo collettivo e/o individuale, alle norme contenute nel
presente Regolamento oltre alle sanzioni previste dalle
vigenti normative, nel rispetto dei principi desumibili
dalla Legge 689/81, si applicano i seguenti provvedimenti:
A)
Sospensione
dell’attività venatoria sul cinghiale sotto qualsiasi forma
da 10 giorni fino ad un anno per le seguenti infrazioni:
1)
Inizio e/o
conclusione della battuta di caccia al di fuori degli orari
stabiliti;
2)
Battuta di
caccia al cinghiale con un numero di cacciatori iscritti
alla squadra inferiore al minimo stabilito dall’A.T.C.;
3)
Battuta di
caccia al cinghiale con un numero di cacciatori “invitati”
superiore al massimo stabilito dall’A.T.C.;
4)
Partecipazione
alla squadra di un cacciatore iscritto ad un’altra squadra
senza che il responsabile della stessa ne sia a conoscenza;
5)
Partecipazione
alla battuta di un cacciatore non iscritto alla squadra e/o
non inserito nell’elenco dei cacciatori “invitati”;
6)
Carente
compilazione delle schede delle battute;
7)
Mancata
apposizione del contrassegno numerato all’orecchio del
cinghiale abbattuto prima del suo trasporto fuori dell’area
di battuta;
8)
Porto ed uso di
munizione spezzata durante la battuta di caccia al
cinghiale;
9)
Utilizzo in
battuta di un numero di cani superiore a quello stabilito
dall’A.T.C., nonché utilizzo in battuta di uno o più cani
sprovvisti di regolare tatuaggio;
10)
Utilizzo di
sostanze repellenti e quanto altro possa essere impiegato
per impedire il libero movimento ai cinghiali ed alla fauna
selvatica in genere;
11)
Utilizzo di
radio ricetrasmittenti non preventivamente comunicate all’A.T.C.
ed alla Provincia oppure impiegate per fini diversi da
quelli stabiliti dal presente Regolamento;
12)
Mancato
adempimento di quanto richiesto dall’A,T.C.;
13)
Inosservanza di
eventuali prescrizioni impartite dall’A.T.C. a tutela delle
altre forme di caccia;
14)
Mancata
consegna delle code dei cinghiali abbattuti.
B)
Sospensione
temporanea dell’attività venatoria sul cinghiale sotto
qualsiasi forma fino a 2 anni per le seguenti infrazioni:
1)
Battuta di caccia al cinghiale
in sostanziale violazione dei confini delle aree assegnate a
ciascuna squadra;
2)
Cacciatore iscritto ad altra
squadra al quale viene consapevolmente consentito di
partecipare senza essere registrato nella scheda delle
battute in qualità di “invitato”;
3)
Caccia al cinghiale in battuta
al di fuori dei tempi consentiti, e/o in area vietata alla
caccia (o non assegnata alla squadra), e/o in area non
vocata alla caccia al cinghiale in battuta, e/o in giorni
non consentiti, e/o in orario notturno, e/o su terreni in
attualità di coltivazione, e/o su terreni in tutto o nella
maggior parte coperti di neve, e/o in Aziende Agrituristico
Venatorie ed Aziende Faunistico Venatorie senza la
preventiva autorizzazione del Concessionario;
4)
Abbattimento, durante la battuta
di caccia al cinghiale, di fauna selvatica cacciabile
diversa da cinghiale e volpe;
5)
Mancato rispetto degli accordi
gestionali, venatori e di area assunti nell’ambito del
Distretto e, più in generale, dell’A.T.C.;
6)
Ferimento e/o uccisione di
selvatici, durante la battuta di caccia al cinghiale,
tramite l’uso di munizione spezzata;
7)
Uso di armi diverse da quelle
consentite;
8)
Abbattimento, durante la battuta
di caccia al cinghiale, di fauna selvatica non cacciabile;
9)
Mancato rispetto dell’obbligo di
effettuare i censimenti disposti dall’A.T.C.;
10)
Detenzione e/o immissione e/o
commercio di cinghiali e, comunque, di fauna selvatica al di
fuori dei casi previsti;
11)
Caccia al cinghiale sparando da
veicoli a motore;
C)
Cancellazione della squadra dall’A.T.C. e del singolo
cacciatore dal registro dei cacciatori abilitati per le
seguenti infrazioni:
1)
Abbattimento, durante la battuta
di caccia al cinghiale, di fauna selvatica protetta e/o
particolarmente protetta;
2)
Utilizzo, organizzato dalla
squadra, di esche, bocconi avvelenati, e altre sostanze nei
confronti di cinghiali;
3)
Utilizzo di armi da sparo munite
di silenziatore e/o impostate con scatto provocato dalla
preda.
D)
In caso di
recidiva a quanto previsto dai punti A) e B) si applica:
Il Provvedimento
immediatamente più grave.
E)
In caso di
infrazione, in forma singola o collettiva, commessa anche
nell’attività venatoria sulla specie cinghiale, si applicano
i seguenti provvedimenti:
1) Sospensione fino ad un
anno:
·
infrazione alla
L.R. n. 3/94 e successive modifiche, art. 58, lett. b),
lett. e);
2) Sospensione fino a due
anni:
·
infrazione alla
Legge 157/92, art. 30, lett. a), d), f), h), i);
·
infrazione alla
L.R. n. 3/94 e succ. modifiche, art. 58, lett. a), d), f),
g), o), p);
·
infrazione alla
L.R. n. 3/94 e succ. modifiche, art. 32, lett. ee), ff);
3)
Cancellazione:
·
Infrazione alla
Legge 157/92, art. 30, lett. b), c), e), g).
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