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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


REGOLAMENTO PER LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE NEL TERRITORIO PROVINCIALE DI AREZZO

Testo Completo (microsoft word)

Art. 1

Art. 2 Art.  3

Art. 4

Art. 5 Art. 6

Art. 7

Art. 8 Art. 9
Art.10 Art.11 Art.12
Art.13 Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Art.19 Art.20 Art.21

 

Art. 19

 

(provvedimenti)

 

Per tutte le infrazioni, a titolo collettivo e/o individuale, alle norme contenute nel presente Regolamento  oltre alle sanzioni previste dalle vigenti normative, nel rispetto dei principi desumibili dalla Legge 689/81, si applicano i seguenti provvedimenti:

 

A)    Sospensione dell’attività venatoria sul cinghiale sotto qualsiasi forma da 10 giorni fino ad un anno per le seguenti infrazioni:

 

1)      Inizio e/o conclusione della battuta di caccia al di fuori degli orari stabiliti;

2)      Battuta di caccia al cinghiale con un numero di cacciatori iscritti alla squadra inferiore al minimo stabilito dall’A.T.C.;

3)      Battuta di caccia al cinghiale con un numero di cacciatori “invitati” superiore al massimo stabilito dall’A.T.C.;

4)      Partecipazione alla squadra di un cacciatore iscritto ad un’altra squadra senza che il responsabile della stessa ne sia a conoscenza;

5)      Partecipazione alla battuta di un cacciatore non iscritto alla squadra e/o non inserito nell’elenco dei cacciatori “invitati”;

6)      Carente compilazione delle schede delle battute;

7)      Mancata apposizione del contrassegno numerato all’orecchio del cinghiale abbattuto prima del suo trasporto fuori dell’area di battuta;

8)      Porto ed uso di munizione spezzata durante la battuta di caccia al cinghiale;

9)      Utilizzo in battuta di un numero di cani superiore a quello stabilito dall’A.T.C., nonché utilizzo in battuta di uno o più cani sprovvisti di regolare tatuaggio;

10)  Utilizzo di sostanze repellenti e quanto altro possa essere impiegato per impedire il libero movimento ai cinghiali ed alla fauna selvatica in genere;

11)  Utilizzo di radio ricetrasmittenti non preventivamente comunicate all’A.T.C. ed alla Provincia oppure impiegate per fini diversi da quelli stabiliti dal presente Regolamento;

12)  Mancato adempimento di quanto richiesto dall’A,T.C.;

13)  Inosservanza di eventuali prescrizioni impartite dall’A.T.C. a tutela delle altre forme di caccia;

14)  Mancata consegna delle code dei cinghiali abbattuti.

 

B)     Sospensione temporanea dell’attività venatoria sul cinghiale sotto qualsiasi forma fino a 2 anni per le seguenti infrazioni:

 

1)      Battuta di caccia al cinghiale in sostanziale violazione dei confini delle aree assegnate a ciascuna squadra;

2)      Cacciatore iscritto ad altra squadra al quale viene consapevolmente consentito di partecipare senza essere registrato nella scheda delle battute in qualità di “invitato”;

3)      Caccia al cinghiale in battuta al di fuori dei tempi consentiti, e/o in area vietata alla caccia (o non assegnata alla squadra), e/o in area non vocata alla caccia al cinghiale in battuta, e/o in giorni non consentiti, e/o in orario notturno, e/o su terreni in attualità di coltivazione, e/o su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve, e/o in Aziende Agrituristico Venatorie ed Aziende Faunistico Venatorie senza la preventiva autorizzazione del Concessionario;

4)      Abbattimento, durante la battuta di caccia al cinghiale, di fauna selvatica cacciabile diversa da cinghiale e volpe;

5)      Mancato rispetto degli accordi  gestionali, venatori e di area assunti nell’ambito del Distretto e, più in generale, dell’A.T.C.;

6)      Ferimento e/o uccisione di selvatici, durante la battuta di caccia al cinghiale, tramite l’uso di munizione spezzata;

7)      Uso di armi diverse da quelle consentite;

8)      Abbattimento, durante la battuta di caccia al cinghiale, di fauna selvatica non cacciabile;

9)      Mancato rispetto dell’obbligo di effettuare i censimenti disposti dall’A.T.C.;

10)  Detenzione e/o immissione e/o commercio di cinghiali e, comunque, di fauna selvatica al di fuori dei casi previsti;

11)  Caccia al cinghiale sparando da veicoli a motore;

 

C)    Cancellazione della squadra dall’A.T.C. e del singolo cacciatore dal registro dei cacciatori abilitati per le seguenti infrazioni:

 

1)      Abbattimento, durante la battuta di caccia al cinghiale, di fauna selvatica protetta e/o particolarmente protetta;

2)      Utilizzo, organizzato dalla squadra, di esche, bocconi avvelenati, e altre sostanze nei confronti di cinghiali;

3)      Utilizzo di armi da sparo munite di silenziatore e/o impostate con scatto provocato dalla preda.

 

D)    In caso di recidiva a quanto previsto dai punti A) e B) si applica:

 

Il Provvedimento immediatamente più grave.

 

E)     In caso di infrazione, in forma singola o collettiva, commessa anche nell’attività venatoria sulla specie cinghiale, si applicano i seguenti provvedimenti:

 

1) Sospensione fino ad un anno:          

·        infrazione alla L.R. n. 3/94 e successive modifiche, art. 58, lett. b), lett. e);

2) Sospensione fino a due anni:

·        infrazione alla Legge 157/92, art. 30, lett. a), d), f), h), i);

·        infrazione alla L.R. n. 3/94 e succ. modifiche, art. 58, lett. a), d), f), g), o), p);

·        infrazione alla L.R. n. 3/94 e succ. modifiche, art. 32, lett. ee), ff);

3)      Cancellazione:

·        Infrazione alla Legge 157/92, art. 30, lett. b), c), e), g).

 


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