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Art. 20
(procedimento per
l’applicazione delle sanzioni)
Le sanzioni previste dal
presente regolamento sono comminate, secondo le rispettive
competenze, dal Presidente dell’A.T.C. – per quanto attiene
la sospensione o la cancellazione delle squadre dall’A.T.C.
– e dalla Provincia – per quanto attiene la sospensione o la
cancellazione dei cacciatori dal Registro Provinciale –
dandone preventiva comunicazione, tramite raccomandata, ai
diretti interessati.
Per l’applicazione sarà
utilizzato il procedimento di cui all’art. 18 e seguenti
della Legge 689/81, ridotti i relativi termini della metà.
Il provvedimento definitivo,
di competenza dell’A.T.C., sarà adottato sentito il paere
del Comitato di Gestione dello stesso A.T.C..
Presso l’A.T.C. è tenuto il
registro delle infrazioni. |