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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


REGOLAMENTO PER LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE NEL TERRITORIO PROVINCIALE DI AREZZO

Testo Completo (microsoft word)

Art. 1

Art. 2 Art.  3

Art. 4

Art. 5 Art. 6

Art. 7

Art. 8 Art. 9
Art.10 Art.11 Art.12
Art.13 Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Art.19 Art.20 Art.21

Art. 20

 

(procedimento per l’applicazione delle sanzioni)

 

Le sanzioni previste dal presente regolamento sono comminate, secondo le rispettive competenze, dal Presidente dell’A.T.C. – per quanto attiene la sospensione o la cancellazione delle squadre dall’A.T.C. – e dalla Provincia – per quanto attiene la sospensione o la cancellazione dei cacciatori dal Registro Provinciale – dandone preventiva comunicazione, tramite raccomandata, ai diretti interessati.

 

Per l’applicazione sarà utilizzato il procedimento di cui all’art. 18 e seguenti della Legge 689/81, ridotti i relativi termini della metà.

 

Il provvedimento definitivo, di competenza dell’A.T.C., sarà adottato sentito il paere del Comitato di Gestione dello stesso A.T.C..

 

Presso l’A.T.C. è tenuto il registro delle infrazioni.


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