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Art. 21
(norma transitoria)
Due distinte squadre – nel
corso della stagione venatoria – possono effettuare battute
di caccia al cinghiale in maniera congiunta nel territorio
vocato ad esse assegnato. Tali battute potranno svolgersi
previa comunicazione scritta alla Provincia ed all’A.T.C.
con l’indicazione di data, area di battuta e squadre
interessate.
Ciascuna squadra dovrà
scrupolosamente rispettare il numero minimo di cacciatori
iscritti partecipanti e dovrà regolarmente compilare la
propria scheda giornaliera delle battute. |