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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


REGOLAMENTO PER LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE NEL TERRITORIO PROVINCIALE DI AREZZO

Testo Completo (microsoft word)

Art. 1

Art. 2 Art.  3

Art. 4

Art. 5 Art. 6

Art. 7

Art. 8 Art. 9
Art.10 Art.11 Art.12
Art.13 Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Art.19 Art.20 Art.21

Art. 21

 

(norma transitoria)

 

Due distinte squadre – nel corso della stagione venatoria – possono effettuare battute di caccia al cinghiale in maniera congiunta nel territorio vocato ad esse assegnato. Tali battute potranno svolgersi previa comunicazione scritta alla Provincia ed all’A.T.C. con l’indicazione di data, area di battuta e squadre interessate.

 

Ciascuna squadra dovrà scrupolosamente rispettare il numero minimo di cacciatori iscritti partecipanti e dovrà regolarmente compilare la propria scheda giornaliera delle battute.


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