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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO AL CINGHIALE

Testo Completo (microsoft word)

Art. 1

Art. 2 Art.  3

Art. 4

Art. 5 Art. 6

Art. 7

Art. 8 Art. 9
Art.10 Art.11 Art.12
Art.13 Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Art.19 Art.20 Art.21
Art.22 Art.23 Art.24
Art.25 Art.26 Art.27
Index

 

Art. 5

 

Aree di intervento

 

Il controllo del cinghiale può essere effettuato in tutte e tre le forme di destinazione differenziata del territorio.

 

Negli A.T.C., nelle Aziende Faunistico-Venatorie (A.F.V.) ed in quelle Agrituristico-Venatorie (A.A.V.), l’applicazione degli interventi di contenimento terrà conto della suddivisione del territorio in aree vocate e aree non vocate. Le tecniche di contenimento utilizzabili potranno essere anche diverse, però finalizzate al raggiungimento degli obiettivi gestionali. Gli interventi di contenimento numerico saranno modulati, come intensità, in funzione delle densità obiettivo di cui all’art. 80 del Testo Unico dei Regolamenti Regionali approvato con D.P.G. R. n° 13/R del 25.02.2004. Gli interventi potranno essere effettuati in tutto il periodo intercorrente tra la data di chiusura della caccia al cinghiale e quella di apertura.

 

Nelle aree di divieto saranno possibili interventi di controllo numerico sia negli istituti faunistici, di cui alla L.R. 3/1994, che nelle aree protette di cui alla L.R. 49/1995.  La sola eccezione riguarderà le “Oasi di Protezione”, dove non sono previsti interventi di contenimento numerico.

 

Nelle Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.) e Zone di Rispetto Venatorio  (Z.R.V.) gli interventi di contenimento avranno l’obiettivo di eradicare la popolazione, o quantomeno contenerla entro i limiti di densità fissati dal Regolamento Regionale per le aree non vocate.  I medesimi obiettivi saranno perseguiti anche nelle Zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna (Z.P.) ed in quelle di protezione urbana (Z.P.U.), qualora queste rientrino all’interno dell’area non vocata,  mentre per quelle situate all’interno dell’area vocata, il controllo del cinghiale si porrà i medesimi obiettivi delle aree circostanti.

Nelle Riserve Naturali invece il controllo è realizzato in funzione delle necessità di tutelare l’ecosistema dall’impatto provocato dall’eccessiva presenza del cinghiale e di contenere il livello dei danni alle attività antropiche entro i limiti stabiliti dalle Comunità delle Riserve Naturali.

 

La Provincia gestisce direttamente gli interventi nelle aree seguenti:

 

-        Zone di Ripopolamento e cattura (Z.R.C.);

-        Riserve Naturali di Ponte Buriano e Penna, Valle dell’Inferno e Bandella, Sasso di Simone e Simoncello;

-        altre aree in divieto di caccia: Zone di Protezione lungo le rotte di migrazione per l’avifauna (Z.P.), Zone di Protezione Urbana (Z.P.U.), ecc., indicate annualmente dalla Polizia Provinciale agli A.T.C. .

 

Nel territorio a caccia programmata, nelle Aziende Faunistico-Venatorie, in quelle Agri-turistico-venatorie e nelle aree in divieto di caccia, non incluse nell’elenco predisposto dalla Polizia Provinciale per gli A.T.C., la realizzazione degli interventi previsti dal Programma di contenimento della fauna selvatica è delegata agli A.T.C., che li organizzano e li realizzano su autorizzazione della Polizia Provinciale.

 


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