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Art. 5
Aree di intervento
Il controllo del cinghiale può essere
effettuato in tutte e tre le forme di destinazione
differenziata del territorio.
Negli A.T.C., nelle Aziende
Faunistico-Venatorie (A.F.V.) ed in quelle
Agrituristico-Venatorie (A.A.V.), l’applicazione degli
interventi di contenimento terrà conto della suddivisione
del territorio in aree vocate e aree non vocate. Le tecniche
di contenimento utilizzabili potranno essere anche diverse,
però finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
gestionali. Gli interventi di contenimento numerico saranno
modulati, come intensità, in funzione delle densità
obiettivo di cui all’art. 80 del Testo Unico dei Regolamenti
Regionali approvato con D.P.G. R. n° 13/R del 25.02.2004.
Gli interventi potranno essere effettuati in tutto il
periodo intercorrente tra la data di chiusura della caccia
al cinghiale e quella di apertura.
Nelle aree di divieto saranno possibili interventi di
controllo numerico sia negli istituti faunistici, di cui
alla L.R. 3/1994, che nelle aree
protette di cui alla L.R. 49/1995. La sola
eccezione riguarderà le “Oasi di Protezione”, dove non sono
previsti interventi di contenimento numerico.
Nelle Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.)
e Zone di Rispetto Venatorio (Z.R.V.) gli interventi di
contenimento avranno l’obiettivo di eradicare la
popolazione, o quantomeno contenerla entro i limiti di
densità fissati dal Regolamento Regionale per le aree non
vocate. I medesimi obiettivi saranno perseguiti anche nelle
Zone di protezione lungo le rotte di migrazione
dell’avifauna (Z.P.) ed in quelle di protezione urbana (Z.P.U.),
qualora queste rientrino all’interno dell’area non vocata,
mentre per quelle situate all’interno dell’area vocata, il
controllo del cinghiale si porrà i medesimi obiettivi delle
aree circostanti.
Nelle Riserve Naturali invece
il controllo è realizzato in funzione
delle necessità di tutelare
l’ecosistema dall’impatto provocato dall’eccessiva presenza
del cinghiale e di contenere il livello dei danni
alle attività antropiche entro i limiti stabiliti dalle
Comunità delle Riserve Naturali.
La Provincia gestisce direttamente gli
interventi nelle aree seguenti:
-
Zone di Ripopolamento e cattura (Z.R.C.);
- Riserve
Naturali di Ponte Buriano e Penna, Valle dell’Inferno e
Bandella, Sasso di Simone e Simoncello;
-
altre aree in divieto di caccia: Zone di
Protezione lungo le rotte di migrazione per l’avifauna (Z.P.),
Zone di Protezione Urbana (Z.P.U.), ecc., indicate
annualmente dalla Polizia Provinciale agli A.T.C. .
Nel territorio a caccia programmata, nelle
Aziende Faunistico-Venatorie, in quelle
Agri-turistico-venatorie e nelle aree in divieto di caccia,
non incluse nell’elenco predisposto dalla Polizia
Provinciale per gli A.T.C., la realizzazione degli
interventi previsti dal Programma di contenimento della
fauna selvatica è delegata agli A.T.C., che li organizzano e
li realizzano su autorizzazione della Polizia Provinciale.
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