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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO AL CINGHIALE

Testo Completo (microsoft word)

Art. 1

Art. 2 Art.  3

Art. 4

Art. 5 Art. 6

Art. 7

Art. 8 Art. 9
Art.10 Art.11 Art.12
Art.13 Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Art.19 Art.20 Art.21
Art.22 Art.23 Art.24
Art.25 Art.26 Art.27
Index

 

Art. 7

 

Impiego degli operatori

 

Gli interventi di controllo diretto vengono attuati con l’impiego dei seguenti operatori:

 

1.       personale della Polizia Provinciale e/o di Istituti di vigilanza privata convenzionati per gli interventi organizzati dalla  Provincia stessa;

2.       altri addetti alla vigilanza di cui all’art. 51, L.R. 3/1994;

3.       cacciatori abilitati dalla provincia, ai sensi dell’art. 37, comma 4, secondo le modalità indicate al successivo articolo 7.

4.       proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano gli interventi di controllo, purché questi siano in possesso della licenza di caccia;

 

L’impiego degli operatori di cui al punto 3 avviene utilizzando in via prioritaria, i cacciatori che hanno scelto l’opzione di cui all’art. 28, comma 3, lettera d) della L.R. n° 3/1994, così come modificata con L.R. n° 21/2005.

 

Gli operatori di cui ai punti 3 e 4 collaborano con gli addetti alla vigilanza, con funzione di coadiutori ed agiscono in stretta collaborazione e sotto il controllo di questi.

 

L’impiego dei suddetti operatori avverrà nel rispetto delle modalità indicate nel Programma di contenimento della fauna selvatica, ciascuno secondo le mansioni assegnategli  dagli artt. 15, 16, 17 e 18.

 


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