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Art. 7
Impiego degli operatori
Gli interventi di controllo
diretto vengono attuati con l’impiego dei seguenti
operatori:
1.
personale della Polizia
Provinciale e/o di Istituti di vigilanza privata
convenzionati per gli interventi organizzati dalla
Provincia stessa;
2.
altri addetti alla vigilanza di
cui all’art. 51, L.R. 3/1994;
3.
cacciatori abilitati dalla
provincia, ai sensi dell’art. 37, comma 4, secondo le
modalità indicate al successivo articolo 7.
4.
proprietari o conduttori dei
fondi nei quali si attuano gli interventi di controllo,
purché questi siano in possesso della licenza di caccia;
L’impiego degli operatori di cui al punto 3
avviene utilizzando in via prioritaria, i cacciatori che
hanno scelto l’opzione di cui all’art. 28, comma 3, lettera
d) della L.R. n° 3/1994, così come modificata con L.R. n°
21/2005.
Gli operatori di cui ai punti
3 e 4 collaborano con gli addetti alla vigilanza, con
funzione di coadiutori ed agiscono in stretta collaborazione
e sotto il controllo di questi.
L’impiego dei suddetti operatori avverrà nel
rispetto delle modalità indicate nel Programma di
contenimento della fauna selvatica, ciascuno secondo le
mansioni assegnategli dagli artt. 15, 16, 17 e 18.
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