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Ufficio Caccia della Provincia di Arezzo


REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO AL CINGHIALE

Testo Completo (microsoft word)

Art. 1

Art. 2 Art.  3

Art. 4

Art. 5 Art. 6

Art. 7

Art. 8 Art. 9
Art.10 Art.11 Art.12
Art.13 Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Art.19 Art.20 Art.21
Art.22 Art.23 Art.24
Art.25 Art.26 Art.27
Index

 

Art. 8

 

Conseguimento dell’abilitazione

 

Il conseguimento dell’abilitazione da parte dei soggetti con funzione di coadiutori nella realizzazione degli interventi di contenimento, avviene secondo le modalità indicate dalla Provincia e approvate con Deliberazione della Giunta Provinciale  n° 83 del 16.03.1999.

 

Il rilascio dell’abilitazione avviene a coloro che abbiano presentato alla Provincia specifica richiesta per ciascuna delle forme di prelievo indicate all’articolo 4.

 

L’abilitazione agli interventi in forma singola, da appostamento, può essere conseguita sia dai cacciatori iscritti al registro provinciale della caccia al cinghiale in battuta, che da quelli non autorizzati a questa forma di esercizio venatorio.

 

L’abilitazione agli interventi in forma collettiva, che prevedono l’impiego della braccata è rilasciata esclusivamente agli iscritti al registro provinciale per la caccia in battuta.

 

L’abilitazione agli interventi con il metodo della “girata” è rilasciata esclusivamente ai cacciatori iscritti al registro provinciale per la caccia in battuta che abbiano presentato specifica richiesta per cacciatore in girata o per conduttore di limiere.

 

Il rilascio delle abilitazioni di cui ai punti precedenti è subordinato alla partecipazione dei richiedenti ai corsi di formazione organizzati dalla provincia, secondo programmi concordati con l’I.N.F.S. e al superamento di una specifica prova di esami.

 

Per ciascuna tecnica di prelievo la Provincia predispone un apposito albo dei cacciatori abilitati, tenuto periodicamente aggiornato con le nuove entrate e le uscite.

 

L’abilitazione agli interventi di controllo non ha limitazioni temporali e può cessare per le seguenti motivazioni:

 

a)      rinuncia ad effettuare gli interventi di controllo da parte del cacciatore, presentata mediante comunicazione scritta alla Provincia;

b)      revoca dell’abilitazione da parte della Provincia, a seguito di violazioni penali di cui all’articolo 24 del presente regolamento. 

 


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