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Art. 8
Conseguimento
dell’abilitazione
Il conseguimento
dell’abilitazione da parte dei soggetti con funzione di
coadiutori nella realizzazione degli interventi di
contenimento, avviene secondo le modalità indicate dalla
Provincia e approvate con Deliberazione della Giunta
Provinciale n° 83 del 16.03.1999.
Il rilascio dell’abilitazione
avviene a coloro che abbiano presentato alla Provincia
specifica richiesta per ciascuna delle forme di prelievo
indicate all’articolo 4.
L’abilitazione agli
interventi in forma singola, da appostamento, può essere
conseguita sia dai cacciatori iscritti al registro
provinciale della caccia al cinghiale in battuta, che da
quelli non autorizzati a questa forma di esercizio
venatorio.
L’abilitazione agli interventi in forma collettiva, che
prevedono l’impiego della braccata
è rilasciata esclusivamente agli iscritti al registro
provinciale per la caccia in battuta.
L’abilitazione agli
interventi con il metodo della “girata” è rilasciata
esclusivamente ai cacciatori iscritti al registro
provinciale per la caccia in battuta che abbiano presentato
specifica richiesta per cacciatore in girata o per
conduttore di limiere.
Il rilascio delle abilitazioni di cui ai
punti precedenti è subordinato alla partecipazione dei
richiedenti ai corsi di formazione organizzati dalla
provincia, secondo programmi concordati con l’I.N.F.S. e al
superamento di una specifica prova di esami.
Per ciascuna tecnica di prelievo la Provincia
predispone un apposito albo dei cacciatori abilitati, tenuto
periodicamente aggiornato con le nuove entrate e le uscite.
L’abilitazione agli interventi di controllo
non ha limitazioni temporali e può cessare per le seguenti
motivazioni:
a)
rinuncia ad
effettuare gli interventi di controllo da parte del
cacciatore, presentata mediante comunicazione scritta alla
Provincia;
b)
revoca
dell’abilitazione da parte della Provincia, a seguito di
violazioni penali di cui all’articolo 24 del presente
regolamento.
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